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Sentenza

Sentenza n. 187/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del decreto n. 512/2025 del 18 luglio 2025, con il quale il Direttore generale dell’Università degli studi di Perugia ha approvato la graduatoria di merito della procedura valutativa per la progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 25 posti di area dei Funzionari, settore scientifico-tecnico, per le esigenze dei Dipartimenti dell’Ateneo, ai fini dell’assegnazione di funzioni scientifico-tecnologiche relative alla gestione di processi complessi di competenza di tali strutture, ed ha dichiarato i vincitori della procedura; dei verbali della Commissione giudicatrice e relativi allegati, in particolare del verbale della prima riunione del 2 luglio 2025 con il quale la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione dell’esperienza maturata, dei titoli di studio, delle competenze professionali e del colloquio di approfondimento, nella parte in cui è stato precisato che potranno essere oggetto di valutazione solo ed esclusivamente gli incarichi rientranti nelle tipologie previste nel Regolamento come incarichi valutabili; ove occorrer possa e in via meramente subordinata e condizionata: del decreto del Direttore generale n. 186/2025 del 7 aprile 2025 con il quale è stata indetta la procedura valutativa ai sensi dell’art. 92, comma 5, del C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, riservate al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l’Università degli studi di Perugia; del Regolamento emanato con D.R. n. 582/2025 per la copertura di n. 25 posti di area professionale dei Funzionari - settore scientifico-tecnologico, per le esigenze dei Dipartimenti dell’Ateneo; del relativo Bando pubblicato all’Allegato 1, nella parte in cui venisse interpretato nel senso di non considerare la laurea vecchio ordinamento anche quale titolo di studio ulteriore ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui all’art. 5 lett. b) del Bando e nel senso di considerare la tipologia di incarico “Referente tecnico di Laboratorio” o “Vice R.U.L.” non valutabile ai fini del punteggio per le competenze professionali di cui all’art. 5 lett. C1) del Bando medesimo; del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali approvato con decreto rettorale n. 1305/2025 del 22 maggio 2025, nella parte in cui venisse interpretato nel senso di non includere gli incarichi di referente tecnico di laboratorio tra gli incarichi valutabili; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente agli atti impugnati, ivi inclusa, ove nel frattempo adottata, la nomina dei vincitori del concorso.

Giustizia amministrativa202500438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori della procedura valutativa per la progressione verticale a 25 posti di funzionario nel settore scientifico-tecnologico, nonché verbali della commissione e atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidati a progressione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la graduatoria e gli atti della procedura sotto quattro profili principali. In primo luogo, hanno dedotto che l'esperienza professionale utilizzata come requisito di accesso non avrebbe potuto essere nuovamente valutata ai fini del punteggio premiale relativo all'esperienza maturata, denunciando violazione del bando, disparità di trattamento, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento; hanno inoltre dedotto un errore materiale nel calcolo del punteggio attribuito a un candidato. In secondo luogo, hanno contestato l'ammissione e la collocazione utile di due candidati che, secondo la prospettazione attorea, avrebbero svolto funzioni esclusivamente amministrative, non coerenti con il settore scientifico-tecnologico della procedura. In terzo luogo, hanno lamentato la mancata attribuzione di dieci punti per il possesso della laurea vecchio ordinamento, ritenuta dalla commissione non valutabile perché utilizzata come titolo di accesso, nonostante l'attribuzione del medesimo punteggio ai possessori di laurea specialistica o magistrale conseguita dopo una laurea triennale. Infine, hanno contestato la mancata valutazione degli incarichi di Referente tecnico di laboratorio o Vice RUL come competenze professionali valutabili, sostenendo che l'elencazione del bando e del regolamento avesse carattere esemplificativo e che tali incarichi fossero equivalenti a quelli di responsabile di ufficio o di settore. L'Università ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso collettivo, l'incompletezza del contraddittorio e il difetto di prova di resistenza, difendendo nel merito l'operato della commissione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente superato le eccezioni processuali. Ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo, poiché ricorrevano identità di petitum e causa petendi e non risultava un conflitto, neppure potenziale, tra i ricorrenti. Ha ritenuto integrato il contraddittorio a seguito della notificazione per pubblici proclami autorizzata con ordinanza istruttoria, osservando che la notifica a un controinteressato era nulla, ma non inesistente, e che gli adempimenti successivi avevano sanato la carenza. Nel merito, ha accolto il motivo relativo alla laurea vecchio ordinamento. L'art. 5, lett. b), del bando prevedeva il punteggio per titoli di studio ulteriori rispetto a quelli necessari per l'accesso; poiché l'accesso era consentito con laurea triennale e cinque anni di esperienza, la laurea magistrale o il diploma di laurea vecchio ordinamento costituivano titoli ulteriori valutabili. L'equiparazione normativa tra laurea vecchio ordinamento e laurea specialistica/magistrale impediva di attribuire il punteggio aggiuntivo ai soli possessori del titolo articolato in laurea triennale più laurea specialistica, escludendo i possessori della laurea vecchio ordinamento. Il TAR ha quindi riconosciuto ai ricorrenti il diritto ai dieci punti aggiuntivi, sufficienti a renderne utile il collocamento in graduatoria, e ha annullato in parte qua gli atti impugnati, ordinando la riformulazione della graduatoria. Ha invece respinto il motivo relativo alla duplicazione dell'esperienza utilizzata per l'accesso: il bando distingueva tra titoli di studio ulteriori, espressamente qualificati come tali, ed esperienza maturata, senza escludere da quest'ultima gli anni utilizzati per l'ammissione. La lex specialis, riproduttiva del regolamento di Ateneo, doveva essere applicata secondo il suo tenore letterale. È stato accolto soltanto il profilo autonomo relativo all'errore materiale nel calcolo del punteggio di un candidato, ammesso dalla stessa Università. È stato respinto il motivo sull'ammissione dei candidati con esperienza amministrativa, poiché il bando includeva, tra le esperienze rilevanti, anche quelle maturate nel settore dei servizi generali e non richiedeva esclusivamente lo svolgimento di funzioni tecnico-scientifiche. È stato respinto anche il motivo sugli incarichi di Referente tecnico di laboratorio e Vice RUL: la commissione poteva autovincolarsi alle tipologie di incarichi puntualmente indicate dal bando e dal regolamento, senza che ciò fosse manifestamente irragionevole; inoltre, tali incarichi non erano equiparabili a quelli di responsabile di ufficio, trattandosi di funzioni di supporto e collaborazione, mentre il responsabile di ufficio riveste una posizione apicale con autonoma responsabilità gestionale. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, con annullamento in parte qua e riedizione della graduatoria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, lett. b), del bando

    possesso di titoli di studio, ulteriori rispetto a quelli necessari per l’accesso dall’esterno al profilo e ai posti oggetto della procedura

    La previsione impone di valutare come titolo ulteriore la laurea magistrale o il diploma di laurea vecchio ordinamento quando per l'accesso è sufficiente la laurea triennale accompagnata dall'esperienza richiesta.

  • art. 2, comma 1, lett. b), sub a), del bando

    Prevedendo l'accesso con laurea triennale e almeno cinque anni di esperienza, consente di qualificare la laurea magistrale o vecchio ordinamento come titolo di studio ulteriore.

  • art. 1 d.m. 9 luglio 2009, n. 233

    L'equiparazione tra diploma di laurea vecchio ordinamento e laurea specialistica/magistrale rileva non soltanto per l'ammissione ai concorsi, ma anche per la valutazione dei titoli aggiuntivi connessi alla procedura.

  • art. 5, lett. a), del bando

    La disciplina dell'esperienza maturata non esclude dal punteggio gli anni utilizzati come requisito di accesso; tale limitazione non può essere introdotta in via interpretativa.

  • art. 7, comma 1, lett. a), del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali

    La previsione regolamentare, riprodotta dal bando, conferma la valutabilità dell'esperienza maturata senza la decurtazione degli anni impiegati per l'accesso.

  • art. 5, lett. c.1), del bando

    Consente la valutazione degli incarichi attinenti al profilo soltanto secondo le tipologie previste dalla disciplina della procedura; la commissione può specificare tali tipologie purché non introduca criteri manifestamente irragionevoli.

  • art. 7 del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali

    La tassonomia degli incarichi valutabili può costituire parametro vincolante per la commissione e non comprende automaticamente incarichi diversi, privi di equivalenza strutturale e funzionale.

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato dai ricorrenti quale parametro della disciplina delle progressioni verticali, ma il motivo fondato su tale disposizione è stato respinto.

  • artt. 41, comma 4, 44, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.

    Riguardano, rispettivamente, la notificazione per pubblici proclami e la rinnovazione della notificazione nulla; il TAR ha ritenuto superata la carenza di contraddittorio mediante gli adempimenti disposti.

Massime di principio

  • Quando una procedura selettiva richiede per l'accesso una laurea triennale, la laurea magistrale o il diploma di laurea vecchio ordinamento costituisce un titolo di studio ulteriore valutabile ai fini del punteggio, anche se il candidato ha dichiarato il titolo unitario vecchio ordinamento come titolo di accesso.
  • L'equiparazione normativa tra laurea vecchio ordinamento e laurea specialistica o magistrale deve essere rispettata anche nella valutazione dei titoli aggiuntivi collegati alla procedura concorsuale; è illogico e discriminatorio attribuire il punteggio aggiuntivo soltanto a chi possiede la sequenza laurea triennale più laurea specialistica.
  • La lex specialis di una procedura selettiva deve essere interpretata e applicata secondo il suo tenore letterale. Se il bando qualifica come ulteriori soltanto i titoli di studio, ma non l'esperienza maturata, non è possibile escludere dal punteggio dell'esperienza gli anni utilizzati come requisito di accesso.
  • La commissione giudicatrice dispone di ampia discrezionalità tecnica nell'individuazione dei criteri di valutazione, sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, non intellegibilità, travisamento o errore procedurale; l'autovincolo alle tipologie di incarico già previste dal bando e dal regolamento è legittimo se garantisce la par condicio e non introduce elementi nuovi o incongrui.
  • In una procedura selettiva, un incarico di supporto o collaborazione, privo di autonoma responsabilità gestionale, non è automaticamente assimilabile a un incarico apicale di responsabile di ufficio, anche se comporta attività tecniche qualificate.
  • Nel processo amministrativo, il ricorso collettivo è ammissibile quando le domande, gli atti impugnati e i motivi sono identici e non sussiste un conflitto, neppure potenziale, tra i ricorrenti; la mera diversa incidenza astratta delle censure sul punteggio non basta a dimostrare tale conflitto se l'accoglimento produce un avanzamento coerente delle rispettive posizioni.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

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