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Sentenza

Sentenza del 27/05/2019 n. 3299 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Imu - immobile sottoposto a sequestro o confisca - presupposto impositivo - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato l'avviso di accertamento IMU deducendo, tra l'altro, l'applicabilità dell'art. 51, comma 3-bis, del D.lgs. n. 159/2011, che sospende il versamento delle imposte sugli immobili sottoposti a sequestro o confisca, nonché l'improponibilità dell'accertamento ordinario per i crediti sorti anteriormente al sequestro, i quali devono essere verificati nell'ambito della procedura di prevenzione dal giudice delegato. Sono stati inoltre dedotti vizi di notifica, carenza di motivazione, violazione del diritto di difesa ed errata quantificazione dell'imposta.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato integralmente l'avviso di accertamento. Ha distinto tra le imposte maturate durante la vigenza del sequestro, per le quali opera la sospensione del versamento, e i crediti tributari sorti anteriormente, che devono essere fatti valere e verificati esclusivamente davanti al giudice delegato della procedura di prevenzione ai sensi degli artt. 57 e seguenti del Codice antimafia. Poiché la parte principale dell'IMU 2015 riguardava il periodo gennaio-novembre, il Comune avrebbe dovuto insinuare il proprio credito nella procedura di prevenzione, anziché procedere con un autonomo avviso di accertamento. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 3-bis, D.lgs. n. 159/2011, Codice antimafia

    Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi.

    La norma sospende il versamento delle imposte locali sugli immobili sequestrati o confiscati, inclusa l'IMU, durante la vigenza della misura e fino all'assegnazione o destinazione dei beni.

  • Art. 9, D.lgs. n. 23/2011

    L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

    L'IMU è collegata alla durata del possesso durante l'anno solare, con calcolo proporzionale ai mesi di possesso.

  • Artt. 52, 57, 58 e 59, D.lgs. n. 159/2011, Codice antimafia

    I crediti sorti anteriormente al sequestro devono essere accertati e verificati nell'ambito della procedura di prevenzione dal giudice delegato. La competenza è funzionalmente concentrata nella procedura, senza esclusioni per i crediti tributari degli enti locali.

  • Art. 55, D.lgs. n. 159/2011, Codice antimafia

    Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali riflette l'esigenza di concentrare le pretese creditorie nella procedura di prevenzione e di tutelare la parità tra i creditori.

  • Art. 61, D.lgs. n. 159/2011, Codice antimafia

    Disciplina il pagamento dei crediti dopo la liquidazione dei beni, confermando il carattere concorsuale della procedura di prevenzione.

Massime di principio

  • Quando un immobile è sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione, le imposte locali fondate sulla proprietà o sul possesso, come l'IMU, non devono essere versate durante la vigenza della misura e fino all'assegnazione o destinazione del bene.
  • Per i tributi maturati prima del sequestro, l'ente impositore non dovrebbe procedere mediante un ordinario avviso di accertamento autonomo nei confronti del soggetto sottoposto alla misura: il credito deve essere fatto valere nella procedura di prevenzione secondo gli artt. 57 e seguenti del Codice antimafia.
  • La data del sequestro è decisiva per distinguere i periodi: i debiti anteriori sono soggetti alla verifica concorsuale nella procedura, mentre per il periodo successivo opera la sospensione del versamento, nei limiti previsti dalla legge.
  • L'ente pubblico impositore è trattato come creditore della procedura, salvo eventuali discipline speciali, e non beneficia di una generale esclusione dall'obbligo di insinuazione o verifica del credito.
  • La violazione di queste regole può comportare l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento, anche se l'accertamento riguarda solo in parte periodi anteriori al sequestro.

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