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Sentenza

Sentenza del 27/05/2019 n. 743 - Comm. Trib. Prov. Torino

Cessione di partecipazione dalle società ai soci - Riqualificazione quale assegnazione - Presupposti IRPEF - Società di persone - Assegnazione di beni ai soci - Imponibilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'ufficio aveva considerato la cessione delle partecipazioni come un'assegnazione di beni ai soci ai sensi dell'art. 20-bis del T.U.I.R., probabilmente valorizzando il fatto che la società fosse stata successivamente posta in liquidazione. La riqualificazione è stata ritenuta illegittima perché la vendita risultava effettivamente documentata dalla girata azionaria e la liquidazione dell'ente era intervenuta soltanto quattro anni dopo la cessione, senza dimostrare che l'operazione fosse in realtà un trasferimento gratuito collegato alla liquidazione o a un'altra causa tipica di assegnazione.

La decisione

La pretesa fiscale è stata respinta. È stato stabilito che l'assegnazione ai soci prevista dall'art. 20-bis del T.U.I.R. non comprende qualsiasi attribuzione di beni sociali al socio, ma riguarda esclusivamente trasferimenti a titolo gratuito effettuati in occasione del recesso o dell'esclusione del socio, della riduzione del capitale oppure della liquidazione della società. La successiva liquidazione, intervenuta a distanza di quattro anni, non consente di trasformare retroattivamente una vendita documentata in una assegnazione imponibile.

Norme richiamate

  • Art. 20-bis del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)

    L'assegnazione ai soci di cui all'art. 20-bis del T.U.I.R. non coincide con qualsiasi attribuzione di beni della società al socio.

    La norma si applica alle attribuzioni gratuite di beni effettuate dalla società a favore del socio in situazioni tipiche quali recesso, esclusione, riduzione del capitale o liquidazione. Non è sufficiente la mera esistenza di un trasferimento di beni o la successiva liquidazione della società per riqualificare una vendita effettiva come assegnazione imponibile.

Massime di principio

  • Un'operazione formalizzata come vendita può essere riqualificata fiscalmente solo se l'Amministrazione dimostra che la causa reale era diversa, ad esempio un'attribuzione gratuita o una distribuzione patrimoniale.
  • La girata azionaria e gli altri documenti contrattuali costituiscono elementi rilevanti per dimostrare l'effettiva natura onerosa della cessione.
  • La successiva liquidazione della società non rende automaticamente imponibile, come assegnazione ai soci, una precedente vendita di partecipazioni o di altri beni.
  • L'art. 20-bis del T.U.I.R. deve essere interpretato restrittivamente: l'assegnazione imponibile presuppone un collegamento con una specifica vicenda societaria prevista dalla norma e, in linea generale, un trasferimento gratuito.
  • La distanza temporale tra la cessione e la liquidazione è un elemento importante: un intervallo di quattro anni, in assenza di ulteriori prove di artificiosità, non basta da solo a giustificare la riqualificazione.

Testo integrale

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