Sentenza del 27/05/2019 n. 382 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Deducibilità spese di sponsorizzazione erogate a favore di associazioni dilettantistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona che aveva ritenuto indeducibili 120.000 euro di spese per sponsorizzazioni versate ad associazioni sportive dilettantistiche. L'Ufficio contestava la sproporzione tra i costi sostenuti e l'utilità economica dei messaggi pubblicitari, nonché l'antieconomicità dell'investimento, sostenendo che le associazioni sponsorizzate avessero un bacino di utenza limitato e non coerente con il target commerciale della società. La contribuente ha dedotto l'effettività delle prestazioni, la loro documentazione contrattuale e contabile, l'avvenuto pagamento tracciabile e l'applicabilità della presunzione legale prevista per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società, riformato la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di accertamento. È stato riconosciuto che le prestazioni erano effettive, documentate e pagate, mediante contratti, materiale pubblicitario e tracciabilità bancaria. La Commissione ha ritenuto irrilevante la contestazione relativa all'antieconomicità e alla sproporzione tra spesa e ricavi, poiché l'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 stabilisce, entro il limite di 200.000 euro e in presenza degli altri requisiti, una presunzione legale di natura pubblicitaria e di inerenza/deducibilità della spesa. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al rimborso delle spese processuali, liquidate in 4.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 108 del TUIR
La disposizione disciplina la deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda. Nel caso esaminato è stata interpretata congiuntamente all'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.
Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002
"presunzione assoluta" della natura di spesa pubblicitaria e dell'inerenza della spesa stessa fino alla soglia normativamente prefissata di 200.000 euro
Le somme corrisposte a società o associazioni sportive dilettantistiche sono considerate, entro 200.000 euro, spese di pubblicità e inerenti all'attività d'impresa quando il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica, la sponsorizzazione promuove l'immagine o i prodotti dello sponsor e l'attività promozionale è stata effettivamente svolta. In presenza di tali condizioni, non è sufficiente contestare la sproporzione economica o l'antieconomicità della spesa.
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8981/2017
Ha ribadito che l'art. 90, comma 8, opera come presunzione legale di inerenza e deducibilità delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche entro il limite di 200.000 euro, purché siano rispettati i requisiti soggettivi, quantitativi e oggettivi previsti.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite di 200.000 euro, possono beneficiare della presunzione legale di pubblicità e inerenza se il soggetto sponsorizzato è effettivamente dilettantistico, il contratto indica le prestazioni promozionali e tali prestazioni sono realmente eseguite.
- La deducibilità non richiede necessariamente che l'impresa dimostri un ritorno economico immediato o una proporzione matematica tra spesa, fatturato e utili: l'antieconomicità, da sola, non supera la presunzione prevista dalla legge.
- È comunque essenziale conservare contratti, fatture, pagamenti tracciabili e prove dell'attività pubblicitaria, come fotografie di striscioni, divise, locandine, tabelloni o altri supporti promozionali.
- La presunzione non opera automaticamente in assenza dei requisiti: l'Amministrazione può contestare la natura dilettantistica del beneficiario, il superamento del limite quantitativo, l'inesistenza della prestazione o la mancata effettiva esposizione del marchio e della promozione.
- La valutazione del pubblico raggiunto o della sua presunta non coerenza con il target commerciale non è normalmente sufficiente, da sola, a negare la deducibilità quando la prestazione pubblicitaria è effettiva e documentata.
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