Sentenza del 27/05/2019 n. 378 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Accertamento ICI. Decadenza del Comune dal potere di accertare il tributo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato l'avviso di accertamento per maggiore ICI relativa all'anno d'imposta 2007, sostenendo che il Comune fosse decaduto dal potere di accertare il tributo. In particolare, ha sostenuto che l'art. 1, comma 337, della legge n. 311/2004 derogasse soltanto alle regole sulla decorrenza degli effetti fiscali delle nuove rendite catastali, senza derogare al termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 161, del D.Lgs. n. 296/2006. Il Comune ha invece sostenuto che la procedura speciale prevista dai commi 336 e 337 della legge n. 311/2004 consentisse di procedere all'accertamento oltre il termine ordinario quinquennale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società. Ha stabilito che il comma 337 della legge n. 311/2004 riguarda esclusivamente la decorrenza dell'obbligazione tributaria derivante dalla nuova rendita catastale e non modifica i termini entro i quali il Comune deve esercitare il potere di accertamento. Il termine decadenziale resta quindi quello previsto dall'art. 1, comma 161, del D.Lgs. n. 296/2006: l'avviso relativo all'ICI 2007 doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2013. Poiché l'avviso è stato notificato il 9 gennaio 2015, il Comune era già decaduto dal potere di accertamento. La sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento sono stati annullati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti a causa dell'obiettiva incertezza interpretativa.
Norme richiamate
Art. 74 della legge n. 342/2000
A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
La norma stabilisce, in via generale, che le variazioni delle rendite catastali producono effetti fiscali dalla notificazione agli intestatari.
Art. 1, commi 336 e 337, della legge n. 311/2004
Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
La deroga riguarda esclusivamente la decorrenza degli effetti fiscali della nuova rendita catastale e, quindi, l'individuazione del periodo dal quale è dovuta la maggiore imposta. Non comporta una deroga ai termini decadenziali entro i quali il Comune deve notificare l'avviso di accertamento.
Art. 1, commi 161 e 171, della legge n. 296/2006
L'ente locale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La norma disciplina il termine decadenziale generale per l'accertamento dei tributi locali, incluso l'ICI. Il termine si applica anche ai rapporti d'imposta pendenti e non è escluso dalle procedure di revisione catastale previste dalla legge n. 311/2004.
Art. 15 delle Preleggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
La Commissione ha richiamato il principio secondo cui la disciplina successiva e specifica in materia di decadenza dei tributi locali prevale sulle disposizioni anteriori incompatibili.
Massime di principio
- La retroattività riconosciuta a una nuova rendita catastale riguarda la decorrenza dell'obbligazione tributaria, ma non consente automaticamente al Comune di accertare il tributo oltre i termini decadenziali ordinari.
- Per gli accertamenti dei tributi locali deve essere verificato il termine previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, normalmente individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
- Anche quando l'accertamento deriva da una procedura speciale di revisione o attribuzione catastale promossa dal Comune, l'ente deve rispettare il termine decadenziale, salvo una deroga espressa e inequivocabile prevista dalla legge.
- In caso di notifica dell'avviso oltre il termine decadenziale, l'atto è illegittimo e può essere annullato, indipendentemente dal fatto che la maggiore rendita catastale sia corretta.
- Quando la normativa presenta orientamenti interpretativi contrastanti, il giudice può compensare le spese processuali anche se il contribuente ottiene l'annullamento dell'accertamento.
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