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Sentenza

Sentenza del 27/05/2019 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Biella

IMU - Vendita di immobile con patto di riservato dominio - Identificazione del soggetto passivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo IMU in caso di vendita di un immobile con patto di riservato dominio disciplinato dall'art. 1523 c.c. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'acquirente dovesse essere considerato soggetto passivo già dalla stipula del contratto, analogamente a quanto previsto per il locatario finanziario dall'art. 9 del D.Lgs. 23/2011. La decisione esclude però un'applicazione analogica o estensiva di tale disciplina alla vendita con riserva di proprietà.

La decisione

È stato stabilito che, nella vendita con patto di riservato dominio, la proprietà dell'immobile resta al cedente fino all'integrale pagamento del prezzo, ossia fino al versamento dell'ultima rata, momento in cui si avvera la condizione sospensiva prevista dal contratto. Di conseguenza, fino a tale momento il cedente rimane soggetto passivo IMU. La disciplina speciale prevista per il locatario di immobili oggetto di leasing non può essere estesa a una diversa fattispecie contrattuale. Il ricorso del cedente risulta pertanto respinto o comunque non accolto.

Norme richiamate

  • Art. 1523 del Codice civile

    Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

    La proprietà dell'immobile si trasferisce al compratore solo con il pagamento dell'ultima rata; fino a quel momento il cedente conserva la titolarità rilevante ai fini dell'individuazione del soggetto passivo IMU.

  • Art. 9 del D.Lgs. 23/2011

    Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

    La norma individua specificamente il locatario finanziario quale soggetto passivo IMU, ma costituisce una disciplina speciale non applicabile per analogia alla vendita con patto di riservato dominio.

Massime di principio

  • Nella vendita con patto di riservato dominio, ai fini IMU, il cedente resta soggetto passivo fino al pagamento dell'ultima rata e al conseguente trasferimento della proprietà.
  • La mera consegna dell'immobile o il possesso materiale da parte dell'acquirente non è sufficiente, in questa fattispecie, a trasferire la soggettività passiva IMU.
  • Le regole previste per il leasing immobiliare non possono essere automaticamente estese a contratti diversi: le eccezioni alla disciplina ordinaria richiedono una previsione normativa specifica.
  • Per individuare il soggetto passivo IMU occorre distinguere tra proprietà, possesso qualificato e disciplina speciale del singolo contratto, verificando il momento effettivo del trasferimento della proprietà.
  • Il trasferimento della soggettività passiva deve essere valutato in relazione al periodo d'imposta e alla data in cui è stato pagato il saldo finale, con possibile ripartizione degli obblighi tra cedente e acquirente nei periodi successivi.

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