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Sentenza

Sentenza del 27/05/2019 n. 160 - Comm. Trib. Prov. Savona

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - impugnazione - mancata costituzione dell'agente la riscossione - motivi del ricorso volti a negare l'esistenza dell'an debeatur - costituzione dell'agenzia delle entrate quale ente impositore - eccezione di difetto di legittimazione passiva - infondatezza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, dell'importo di Euro 1.138,43, relativo a IRPEF, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2013. Sono stati dedotti otto motivi: inesistenza o nullità della notificazione via PEC mediante file PDF privo di firma digitale o formato P7M; omessa motivazione della cartella; decadenza dell'Amministrazione dal controllo formale; mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi; omessa indicazione dei responsabili del procedimento; omessa sottoscrizione del ruolo; illegittimo ricorso al procedimento di controllo formale; omesso invio dell'avviso bonario. Nel merito, la pretesa derivava dal mancato riconoscimento della detrazione degli interessi passivi sul mutuo, poiché l'immobile di Pietra Ligure non era stato ritenuto abitazione principale: secondo l'Ufficio, il centro effettivo degli interessi del contribuente e della sua famiglia era a Cologno Monzese, nonostante la residenza anagrafica a Pietra Ligure.

La decisione

La Commissione ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, affermando che l'Agenzia delle Entrate, quale ente impositore costituito in giudizio, era legittimata a difendere la pretesa tributaria, poiché i motivi tendevano a negare l'an debeatur e quindi l'esistenza stessa del debito. Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha ritenuto tempestiva la cartella, valida la notificazione via PEC per il raggiungimento dello scopo e per l'assenza di lesione del diritto di difesa, non dimostrato il concreto pregiudizio derivante dall'asserita carenza di motivazione, corretta la rettifica dell'agevolazione mediante controllo formale ex art. 36-ter e non necessario l'avviso bonario nel caso concreto. Gli interessi sono stati ritenuti accessori, dovuti secondo legge e applicabili in caso di mancato pagamento. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973

    Controllo formale delle dichiarazioni

    La Commissione ha ritenuto corretto utilizzare il controllo formale per recuperare una detrazione di interessi passivi sul mutuo non spettante, trattandosi di una rettifica dell'agevolazione dichiarata e non di un accertamento sostanziale ex art. 39.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000

    Statuto dei diritti del contribuente

    La carenza di motivazione non determina automaticamente l'annullamento dell'atto se il contribuente ha avuto piena conoscenza della pretesa e non dimostra un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.

  • Art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992

    Sospensione dell'atto impugnato

    La richiesta cautelare di sospensione è stata respinta.

  • Art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007

    Indicazione del responsabile del procedimento

    Le contestazioni relative alla mancata indicazione del responsabile del procedimento non hanno comportato l'annullamento della cartella.

  • Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973

    Accertamento delle imposte sui redditi

    La Commissione ha ritenuto non necessario ricorrere all'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, poiché la rettifica dell'agevolazione poteva essere effettuata tramite controllo formale ex art. 36-ter.

Massime di principio

  • Quando il ricorso contro una cartella contesta l'esistenza o la fondatezza del debito tributario, l'ente impositore è legittimato a costituirsi e a difendere la pretesa, anche se l'agente della riscossione non partecipa al giudizio.
  • La mancata costituzione dell'agente della riscossione non impedisce necessariamente la decisione nel merito: occorre distinguere i vizi propri della cartella o della notificazione, di competenza dell'agente, dalle contestazioni relative al tributo, di competenza dell'ente impositore.
  • Un vizio formale della notificazione può essere considerato sanato quando l'atto ha raggiunto il proprio scopo e il contribuente dimostra, attraverso una difesa articolata, di averne avuto piena conoscenza, salvo la prova di un concreto pregiudizio.
  • La sola residenza anagrafica non è sempre sufficiente per dimostrare che un immobile costituisce abitazione principale ai fini delle detrazioni fiscali: possono rilevare la dimora abituale e il centro effettivo degli interessi personali e familiari.
  • Il controllo formale ex art. 36-ter può essere utilizzato per recuperare detrazioni o agevolazioni non spettanti quando la verifica riguarda i dati e i documenti della dichiarazione, senza necessità di un più complesso accertamento sostanziale.
  • L'omesso avviso bonario non comporta automaticamente l'annullamento della cartella in ogni caso; occorre verificare se l'avviso fosse obbligatorio e quale concreto pregiudizio abbia subito il contribuente.
  • Le contestazioni sugli interessi devono considerare che essi possono essere determinati secondo i tassi e i criteri stabiliti dalla legge; la loro eventuale irregolarità va valutata in relazione alla concreta possibilità di comprendere e verificare la pretesa.

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