Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3620/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 733/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202407571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto, Sezione Quarta, n. 733/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha impugnato in appello la sentenza del TAR Veneto n. 733/2024. Nel corso del giudizio ha documentato la presentazione di un’istanza di adesione alla procedura prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, relativa alla composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Dopo un primo rinvio disposto con ordinanza collegiale n. 8481 del 30 ottobre 2024, l’appellante ha rappresentato che, alla data del deposito del 1° aprile 2026, erano ancora in corso incontri e interlocuzioni con gli uffici competenti e che la procedura transattiva non era conclusa. Ha quindi chiesto un ulteriore rinvio, prospettando che l’eventuale accordo transattivo avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l’appello né i motivi dedotti contro la sentenza di primo grado. Ha ritenuto opportuno concedere un ulteriore rinvio poiché la procedura di composizione delle situazioni debitorie risultava ancora in corso e il suo eventuale esito transattivo avrebbe potuto rendere cessata la materia del contendere. Ha invitato l’appellante a fornire successivi aggiornamenti documentati sull’esito della procedura e ha rinviato la trattazione all’udienza del 3 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023

    Disciplina la procedura di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, alla quale l’appellante ha aderito o inteso aderire.

  • art. 1, comma 554, l. n. 207/2024

    È indicato nel provvedimento quale disposizione che ha introdotto l’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023.

Massime di principio

  • Il giudice d’appello può rinviare la trattazione quando una procedura amministrativa o transattiva, documentata dalla parte, sia ancora in corso e il suo esito possa determinare la cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di un rinvio fondato sulla pendenza di una procedura transattiva, il giudice può invitare la parte interessata a depositare successivi aggiornamenti documentati sull’esito della procedura prima della nuova udienza.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.