Sentenza del 09/07/2020 n. 14556 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso d'accertamento relativo al 2002 per rettifiche ai fini IRPEG, IRAP e IVA basate sul verbale della Guardia di Finanza che aveva utilizzato dati tratti dall'archivio informatico interno di una societa' incorporata per rilevare presunti ammanchi nelle rimanenze e vendite non fatturate. La contribuente ha contestato l'illegittimita' dell'accertamento in quanto gli ammanchi non sarebbero stati accertati tramite inventario fisico ma solo da scritture non obbligatorie e ha altresi' impugnato la percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio ritenendola eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo della ricorrente: ha ritenuto legittimo che la CTR abbia valorizzato, come indizio e tramite ragionamento inferenziale (presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c.), le risultanze dell'archivio informatico non obbligatorio prodotto dalla contribuente, escludendo l'applicazione automatica della presunzione legale prevista dal DPR 441/1997 che richiede inventario fisico o documentazione obbligatoria. Ha tuttavia accolto il secondo motivo: la CTR non ha adeguatamente motivato la congruita' della percentuale di ricarico adottata limitandosi a richiamare il minimo scostamento rispetto a una proposta avanzata nel procedimento di adesione, mentre il mancato accordo non legittima di per se' la scelta percentuale. Per questo la sentenza d'appello e' cassata parzialmente e la questione del ricarico e delle spese e' rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, articolo 4
Il DPR disciplina una presunzione legale di cessione e acquisto basata su ammanchi riscontrati tramite inventario fisico o documentazione contabile obbligatoria; la Corte ha ritenuto che questa presunzione non sia applicabile quando gli ammanchi emergono da scritture non obbligatorie.
Articolo 2729 c.c.
Consente l'utilizzo di presunzioni semplici desumibili anche da documentazione contabile non obbligatoria se dotate dei requisiti logici e probatori necessari; la CTR ha fondato il proprio convincimento su tale categoria di presunzioni.
Articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Configura i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e per insufficiente o contraddittoria motivazione, invocati dalla ricorrente per censurare la sentenza d'appello.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 25, comma 2
Prevede che il fascicolo di parte resti acquisito al fascicolo d'ufficio; tuttavia in cassazione il ricorrente deve rispettare gli oneri di indicazione previsti dall'art. 366 c.p.c.
Articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Obbliga il ricorrente in cassazione a indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda il ricorso e la loro collocazione nei gradi di merito; la mancata ottemperanza puo' impedire alla Corte di valutare censure riguardanti la prova documentale.
Cass. 18/05/2018, n. 12245 (giurisprudenza citata)
Conferma che ammanchi desunti da scritture non obbligatorie possono sorreggere rettifiche fiscali mediante presunzioni semplici, pur non attivando la disciplina del DPR 441/1997.
Cass. 16/11/2018, n. 29529 (giurisprudenza citata)
Stabilisce che il mancato accordo nel procedimento di adesione non produce di per se' valutazioni probatorie sulla fondatezza delle posizioni delle parti; una proposta o il suo rifiuto non sostituiscono la motivazione probatoria.
Cass. 24/02/2012, n. 2857 (giurisprudenza citata)
Sottolinea che il verbale di mancata adesione costituisce mera presa d'atto e non prova della correttezza delle pretese di una parte.
Cass. 31/05/2018, n. 13907 (giurisprudenza citata)
Ribadisce che proposte ridotte dell'Ufficio o del contribuente nel contraddittorio non determinano di per sé rinuncia o riconoscimento delle pretese e non possono sostituire una adeguata disamina degli elementi probatori.
Massime di principio
- Le scritture contabili non obbligatorie, se provenienti dal contribuente e idonee per natura e funzione, possono costituire base per presunzioni semplici ai fini di rettifiche fiscali (art. 2729 c.c.), ma non attivano la presunzione legale del DPR 441/1997 che richiede inventario fisico o documentazione obbligatoria.
- Il giudice di merito puo' fondare la propria decisione su ragionamenti inferenziali desunti da documentazione interna quando motiva chiaramente le circostanze e l'iter logico che porta alla conclusione; tale valutazione di fatto non e' sindacabile in cassazione salvo vizi di diritto o di motivazione.
- La determinazione di percentuali di ricarico da parte dell'Amministrazione richiede motivazione puntuale e verificabile: non e' sufficiente richiamare un minimo scostamento rispetto a una proposta emersa nel procedimento di adesione o nel contraddittorio per giustificare la percentuale adottata.
- Il verbale di mancata adesione o le proposte formulate in fase di contraddittorio non possono essere utilizzati come prova della fondatezza delle pretese senza una disamina degli elementi probatori sottostanti.
- In cassazione il ricorrente deve rispettare l'onere di indicazione specifica degli atti e dei documenti (art. 366 c.p.c.) e, se invoca disomogeneita' o vizi documentali, deve trascrivere e rendere individuabili gli elementi contestati altrimenti la censura rischia l'inammissibilita'.
- In casi simili e' utile per il contribuente produrre o documentare l'esistenza di inventari fisici, evidenze oggettive o spiegazioni sulle modalita' di tenuta di archivi interni per contrastare inferenze basate su scritture informatiche.
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