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Sentenza

Sentenza n. 66/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento di annullamento del visto emesso dalla Questura di Palermo, Ufficio polizia di frontiera marittima di Palermo, in data 28.04.2024 e notificato in pari data, nonché del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dalla Questura di Palermo, Ufficio polizia di frontiera marittima di Palermo, in data 28.04.2024 e notificato in pari data, nonché del provvedimento di immediata assunzione in carico e di riconduzione in altro Stato del 28.04.2024.

Giustizia amministrativa202400890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento del visto, respingimento alla frontiera e ordine al vettore di prendere in carico e ricondurre il cittadino straniero nello Stato di provenienza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti adottati il 28 aprile 2024 dalla polizia di frontiera marittima di Palermo, deducendo: violazione dell’art. 10, comma 1, d.lgs. 286/1998, poiché l’amministrazione avrebbe dovuto instaurare un procedimento partecipato prima di annullare il visto e disporre il respingimento; difetto di motivazione dell’annullamento del visto, per la mancata selezione di una delle caselle del modulo uniforme previsto dalla disciplina dei visti; violazione dell’art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 286/1998, per omessa o tardiva informativa sulla procedura di protezione internazionale, sul ricollocamento e sul rimpatrio volontario assistito; violazione dell’art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998, per il rischio di respingimento verso un Paese non sicuro; illegittimità dell’ordine al vettore di prendere in carico il ricorrente, in quanto non avrebbe previsto il rimpatrio immediato. È stata inoltre chiesta la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea di una questione interpretativa sull’art. 34, paragrafo 6, del regolamento CE n. 810/2009, con riguardo al contenuto motivazionale del provvedimento di annullamento del visto.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità degli atti impugnati. Quanto all’annullamento del visto, ha ritenuto sufficiente la motivazione fondata sul richiamo specifico all’art. 34, paragrafi 1 e 4, del regolamento CE n. 810/2009, agli artt. 4 e 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998 e agli artt. 5, 6 e 6-bis d.P.R. 394/1999: tali riferimenti consentivano di comprendere che il documento presentato era falso o contraffatto. La mancata barratura di una delle diciassette caselle del modulo è stata giudicata irrilevante, poiché la motivazione normativa permetteva di ricondurre univocamente il caso alla casella relativa alla presentazione di un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato. Per la stessa ragione è stata respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione mal posta e non necessaria ai fini della decisione. La censura relativa all’informativa prevista dall’art. 10-ter d.lgs. 286/1998 è stata smentita dallo stesso ricorso, dal quale risultava che il 2 maggio 2024 il ricorrente aveva ricevuto la necessaria informativa legale, manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale ed era stato fatto sbarcare. Anche la doglianza relativa al divieto di respingimento verso un Paese non sicuro è stata respinta: gli elementi prodotti non erano sufficienti a mettere in dubbio la qualificazione della Tunisia come Paese di origine sicuro, poiché il report EUAA riguardava soltanto lo scioglimento del Consiglio superiore della magistratura tunisino e le informazioni di Freedom House concernevano il fenomeno corruttivo. Quanto all’ordine al vettore, il TAR ha interpretato l’art. 10, comma 3, d.lgs. 286/1998 nel senso che l’obbligo immediato riguarda la presa in carico dello straniero, mentre la riconduzione può avvenire quando la nave ritorna nel porto di partenza; tale disciplina è stata ritenuta compatibile con il regolamento UE 2016/399, allegato V, parte A, paragrafo 2, lett. a), che non impone al vettore di modificare immediatamente la rotta per dirigersi verso il Paese d’origine. È stata inoltre rigettata in via definitiva l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per manifesta infondatezza. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 286/1998

    La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice frontiere Schengen e dal testo unico per l’ingresso nel territorio dello Stato.

    La disposizione legittima il respingimento dello straniero privo dei requisiti di ingresso; nel caso concreto il respingimento è stato ritenuto conseguente alla falsità del documento e all’annullamento del visto.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all’articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza.

    L’obbligo immediato imposto al vettore riguarda la presa in carico; la riconduzione può essere effettuata al ritorno della nave nel porto di partenza e non impone la modifica immediata delle rotte ordinarie.

  • art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Allo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera sono assicurate informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

    La censura di omessa informativa è infondata quando dagli stessi atti risulta che l’interessato ha ricevuto l’informativa, ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale ed è stato fatto sbarcare.

  • art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998

    Divieto di respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere perseguitato o sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

    Il divieto non è stato ritenuto violato, poiché gli elementi allegati non dimostravano che la Tunisia non potesse essere considerata Paese di origine sicuro.

  • art. 34, paragrafi 1 e 4, regolamento CE n. 810/2009

    Il richiamo specifico alle disposizioni europee sui presupposti dell’annullamento del visto, unitamente alle norme nazionali pertinenti, può soddisfare l’obbligo di motivazione quando consente di comprendere la ragione concreta della decisione.

  • art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998

    Punisce chi contraffà o altera un visto o utilizza documenti contraffatti o alterati.

    Il riferimento alla disposizione è stato ritenuto idoneo a rendere comprensibile che l’annullamento del visto derivava dalla falsità o contraffazione del documento.

  • art. 2-bis, commi 1, 2, 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008

    La Tunisia è compresa nell’elenco legislativo dei Paesi di origine sicuri; la qualificazione può essere verificata dal giudice alla luce di informazioni affidabili e nel rispetto del contraddittorio, ma nel caso concreto non sono emersi elementi sufficienti per dubitarne.

  • regolamento UE 2016/399, allegato V, parte A, paragrafo 2, lett. a)

    Ordina al vettore di riprendere a proprio carico il cittadino del Paese terzo e trasferirlo immediatamente nel Paese terzo dal quale è stato trasportato.

    La previsione non è stata interpretata come obbligo del vettore di modificare le proprie rotte ordinarie e dirigersi immediatamente verso il Paese d’origine.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Consente il rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando la pretesa è manifestamente infondata; il rigetto provvisorio è stato confermato in via definitiva.

Massime di principio

  • L’obbligo di motivazione del provvedimento di annullamento di un visto può essere assolto mediante il richiamo puntuale alle disposizioni europee e nazionali applicabili alla fattispecie, quando tali riferimenti consentano di individuare senza ambiguità la ragione concreta della decisione, anche se nel modulo uniforme non è stata barrata la corrispondente casella motivazionale.
  • La mancata selezione di una casella del modulo uniforme relativo al rifiuto, annullamento o revoca del visto non determina di per sé l’illegittimità dell’atto quando la motivazione normativa specifica consenta di ricondurre univocamente il caso a una delle ipotesi tipizzate, come quella della presentazione di un documento falso, contraffatto o alterato.
  • Non occorre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa prospettata non è realmente decisiva, perché il caso concreto non riguarda una generica indicazione delle norme applicabili, ma un richiamo specifico e univoco alle disposizioni pertinenti alla ragione dell’annullamento del visto.
  • La violazione dell’obbligo di informativa previsto per lo straniero intercettato nell’attraversamento irregolare della frontiera non può essere affermata quando dagli stessi atti dedotti dal ricorrente risulta che l’informativa è stata successivamente fornita e che lo straniero ha potuto manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale.
  • La qualificazione legislativa di uno Stato come Paese di origine sicuro può essere contestata davanti al giudice sulla base di informazioni affidabili e nel rispetto del contraddittorio; tuttavia, la contestazione non è sufficiente se le fonti prodotte riguardano soltanto profili settoriali, quali l’organizzazione giudiziaria o la corruzione, senza dimostrare persecuzioni generalizzate, tortura, trattamenti inumani o violenza indiscriminata.
  • L’obbligo del vettore di prendere immediatamente in carico lo straniero respinto non implica necessariamente l’obbligo di modificare le rotte ordinarie e di dirigersi senza indugio verso il Paese d’origine; la riconduzione può avvenire al ritorno del vettore nel porto di partenza.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoProtezione internazionale e specialeDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipi di precauzione e prevenzioneTutela cautelare

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