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Sentenza

Sentenza n. 1880/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica del 25 marzo 2026 per l'installazione di una stazione radio base di telefonia mobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il diniego della Soprintendenza relativo a una seconda istanza di autorizzazione paesaggistica, presentata dopo il precedente rigetto e recante una riduzione dell'altezza dell'intervento da 30 a 26 metri, la riduzione del pennone da 6 a 2 metri e misure di mitigazione mediante piantumazione. L'area, sita a Gela in località Manfria, era sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004 e ricadeva nell'ambito 15b del piano paesaggistico provinciale, il cui art. 35 vietava la realizzazione di tralicci e antenne per telecomunicazioni, salvo quelle a servizio delle aziende. La ricorrente ha dedotto, in particolare, l'illegittimità del divieto assoluto e generalizzato previsto dalla norma pianificatoria, incompatibile con la natura delle infrastrutture di telecomunicazione quali opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria del diniego, che non indicava concretamente il pregiudizio arrecato ai valori paesaggistici né valutava le modifiche progettuali e le misure di mitigazione. In rito, le amministrazioni diverse dalla Soprintendenza hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; l'Avvocatura dello Stato ha inoltre sostenuto che il nuovo diniego fosse un atto meramente confermativo del precedente e quindi non autonomamente impugnabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni diverse dalla Soprintendenza, estromettendole dal giudizio, poiché non avevano avuto un ruolo effettivo nel procedimento conclusosi con l'atto impugnato. Ha invece respinto l'eccezione relativa alla natura meramente confermativa del diniego: la seconda istanza aveva determinato una riedizione dell'istruttoria, con esame delle modifiche progettuali e successiva valutazione di sostanziale coincidenza con il progetto precedente; il nuovo atto era quindi una conferma propria, autonomamente impugnabile. Nel merito, il ricorso è stato accolto per la fondatezza dei motivi relativi al divieto assoluto e al difetto di motivazione. Il vincolo paesaggistico e la prescrizione pianificatoria non possono essere interpretati come preclusione automatica e generalizzata alla realizzazione di impianti di telecomunicazione. Tali infrastrutture, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e aventi carattere di pubblica utilità, devono essere valutate mediante un giudizio concreto di compatibilità paesaggistica. La Soprintendenza non ha effettuato né adeguatamente esternato tale valutazione, limitandosi a richiamare la previsione dell'art. 35 e a qualificare il progetto come sostanzialmente coincidente con quello già respinto, senza illustrare le ragioni specifiche del pregiudizio paesaggistico, considerare le modifiche introdotte o operare un bilanciamento tra tutela del paesaggio, interesse pubblico alla diffusione del servizio di telecomunicazione e interesse imprenditoriale. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi e la censura, proposta in via subordinata, contro l'art. 35 delle NTA. Il diniego del 25 marzo 2026 è stato annullato. La Soprintendenza è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per spese di difesa, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 136 d.lgs. 42/2004

    L'area interessata dall'intervento è sottoposta a tutela paesaggistica in quanto dichiarata di notevole interesse pubblico.

  • art. 134 d.lgs. 42/2004

    La disposizione è richiamata quale base normativa delle aree e dei beni paesaggistici cui si riferiscono le prescrizioni del piano paesaggistico.

  • art. 35 delle NTA del Piano paesaggistico della Provincia di Caltanissetta

    non è consentito realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti

    La prescrizione non può essere applicata come divieto assoluto e generalizzato, tale da escludere ogni valutazione concreta di compatibilità paesaggistica delle infrastrutture di telecomunicazione.

  • art. 41 Cost.

    L'interesse imprenditoriale deve essere considerato, insieme all'interesse pubblico alla diffusione dei servizi di telecomunicazione, nel bilanciamento con la tutela paesaggistica.

Massime di principio

  • La sussistenza di un vincolo paesaggistico non determina di per sé l'incompatibilità automatica di qualsiasi intervento nell'area vincolata, ma impone all'amministrazione preposta alla tutela un esame concreto della compatibilità dell'opera con i valori paesaggistici.
  • Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e aventi carattere di pubblica utilità, non possono essere oggetto di divieti territoriali assoluti e generalizzati che ne impediscano l'installazione senza una valutazione concreta del sito e dell'intervento.
  • Il diniego di autorizzazione paesaggistica deve indicare in modo concreto e non stereotipato le ragioni del pregiudizio paesaggistico, rapportandole sia alle prescrizioni del vincolo sia alle caratteristiche dell'opera, alla sua collocazione e alle eventuali modifiche o misure di mitigazione proposte.
  • Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica l'amministrazione deve ponderare esplicitamente la tutela del paesaggio con l'interesse pubblico alla diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione e con gli altri interessi rilevanti; non è legittimo affermare a priori la prevalenza dell'interesse paesaggistico senza una concreta istruttoria e motivazione.
  • Un nuovo diniego adottato dopo la presentazione di una nuova istanza e l'esame delle modifiche progettuali costituisce conferma propria, e non mera conferma, quando sia il risultato di una riedizione dell'istruttoria e di una nuova valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; esso è pertanto autonomamente impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaVincoli e piani paesaggisticiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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