Sentenza n. 527/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento della delibera commissario straordinario n. 03 del 08.02.2024 e graduatoria di merito, esito prova scritta; verbali; punteggio titoli; atti connessi e consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera commissariale di approvazione dei verbali e della graduatoria finale, graduatoria della prova scritta con giudizio di non idoneità, valutazione dei titoli e atti della procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata al posto di dirigente medico di Endocrinologia, aveva ottenuto 2,45 punti per i titoli e 19/30 nella prova scritta, con conseguente esclusione dalle successive prove per mancato raggiungimento della soglia di 21/30. Ha dedotto: l’errata e sottostimata valutazione dei titoli, in violazione del bando e dell’art. 27 d.P.R. n. 483/1997, nonché l’insufficiente motivazione del relativo punteggio; l’irregolare formazione della commissione, per difformità tra i componenti sorteggiati e quelli effettivamente nominati, carenza di competenza specialistica e partecipazione da remoto di un commissario, ritenuta lesiva del principio del collegio perfetto; l’irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento nella valutazione della prova scritta. L’amministrazione e il controinteressato hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che la candidata avesse avuto piena conoscenza della propria esclusione già il 12 gennaio 2024, data in cui le era stato comunicato l’esito della prova ed era stato reso consultabile l’elenco degli ammessi alla prova orale. La ricorrente ha sostenuto che il termine decorresse dalla pubblicazione della graduatoria finale dell’11 febbraio 2024, in assenza di una formale comunicazione di esclusione.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente l’eccezione di irricevibilità, ritenendola fondata e assorbente rispetto ai motivi di merito. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il termine per l’azione di annullamento decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto lesivo; per la piena conoscenza è sufficiente la percezione dell’esistenza dell’atto e dei suoi elementi essenziali, tali da renderne evidente la lesività, senza necessità di conoscere integralmente motivazione e contenuto. Nelle procedure selettive, l’esclusione o l’atto che produce un immediato arresto procedimentale deve essere impugnato dalla conoscenza del relativo effetto lesivo, senza attendere l’atto finale. Nel caso concreto, la graduatoria della prova scritta, affissa e consultabile il 12 gennaio 2024, indicava il punteggio di 19/30 e il giudizio di non idoneità, rendendo immediatamente conoscibile l’esclusione dalle prove successive. La mancata comunicazione di un autonomo provvedimento formale di esclusione non ha quindi differito il dies a quo. Neppure l’istanza di accesso agli atti del 18 gennaio 2024 ha sospeso o differito il termine per impugnare. Poiché il ricorso è stato notificato il 9 aprile 2024, oltre il termine decadenziale decorrente dal 12 gennaio 2024, il giudizio è stato dichiarato irricevibile, senza esame dei motivi di merito. Le spese sono state compensate; il contributo unificato, ove dovuto e versato, è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.
La piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione non richiede la conoscenza integrale dell’atto e delle sue motivazioni, ma la percezione della sua esistenza e degli elementi essenziali che ne rendono evidente la lesività.
art. 29 c.p.a.
Il ricorso di annullamento deve essere proposto entro il termine decadenziale previsto dal codice, decorrente dalla piena conoscenza dell’atto lesivo; nel caso concreto il termine è decorso dalla conoscenza dell’esclusione il 12 gennaio 2024.
art. 27 d.P.R. n. 483/1997
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla ripartizione e valutazione dei venti punti attribuibili ai titoli, ma il TAR non ha esaminato la censura perché ha dichiarato il ricorso irricevibile.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, quando la graduatoria o altro atto endoprocedimentale comunica immediatamente il mancato superamento di una prova e l’esclusione dalle fasi successive, esso costituisce un arresto procedimentale direttamente lesivo e deve essere impugnato dalla data della sua conoscenza, senza attendere la graduatoria o il provvedimento finale.
- Ai fini della decorrenza del termine per l’azione di annullamento, la piena conoscenza dell’atto lesivo non implica la conoscenza integrale del provvedimento e della relativa motivazione, essendo sufficiente la percezione della sua esistenza e degli elementi essenziali della lesività concreta e attuale.
- La mancata comunicazione di un autonomo provvedimento formale di esclusione non impedisce la decorrenza del termine di impugnazione quando il candidato abbia conosciuto, mediante la graduatoria della prova, il punteggio conseguito e il giudizio di non idoneità.
- La proposizione di un’istanza di accesso agli atti non sospende né differisce il termine decadenziale per impugnare un atto la cui lesività sia già conosciuta; gli eventuali ulteriori vizi conosciuti successivamente possono essere fatti valere, ricorrendone i presupposti, mediante motivi aggiunti.
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