Cassazione Civile, Ordinanza n. 20881/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti della società incorporante per IRPEG, ILOR, sanzioni e interessi, in relazione a importi collegati ad avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini. La contribuente sosteneva di poter versare soltanto le imposte, senza sanzioni e interessi, invocando la disciplina speciale dell’art. 6-bis del d.l. n. 328 del 1997, conv. dalla l. n. 410 del 1997, applicabile ai soggetti ammessi all’amministrazione straordinaria, e la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio confermando l’esclusione di sanzioni e interessi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 328 del 1997, dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 44 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 92 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto non dovuti sanzioni e interessi nonostante si trattasse di somme pretese a seguito di accertamenti ormai definitivi e iscritti a ruolo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la disciplina invocata dalla contribuente si applichi ai soli tributi dovuti mediante versamento diretto e non anche ai tributi definitivamente accertati e poi iscritti a ruolo. In particolare, ha escluso l’applicabilità dell’art. 44 del d.P.R. n. 633 del 1972, riferito all’imposta emergente dalla dichiarazione annuale e dalle liquidazioni periodiche, e dell’art. 92 del d.P.R. n. 602 del 1973, relativo ai versamenti diretti, evidenziando che la CTR aveva accertato che le somme derivavano da un avviso di accertamento divenuto definitivo. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 6-bis del d.l. n. 328 del 1997 conv. in l. n. 410 del 1997
La disciplina speciale richiamata dalla contribuente è applicabile ai pagamenti dovuti in procedura concorsuale secondo le condizioni previste dalla norma, ma non opera per tributi definitivamente accertati e iscritti a ruolo; il termine di pagamento non consente di estendere automaticamente l’esonero da sanzioni e interessi a ipotesi diverse dal versamento diretto.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, senza specifica autonoma elaborazione della Corte.
art. 44 del d.P.R. n. 633 del 1972
Non si applica ai tributi definitivamente accertati a seguito di sentenza passata in giudicato o di avvisi divenuti definitivi; riguarda l’imposta risultante dalla dichiarazione annuale e dalle liquidazioni periodiche.
art. 92 del d.P.R. n. 602 del 1973
Riguarda i versamenti diretti e non i tributi oggetto di definitivo accertamento e successiva iscrizione a ruolo.
art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997
È citato nel motivo di ricorso come norma che disciplina le sanzioni tributarie, senza ulteriore specificazione nella motivazione della Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 124 l. fall.
È richiamato per individuare il momento di cessazione della procedura e la decorrenza del termine di pagamento nella disciplina speciale.
art. 130, comma 2, l. fall.
È richiamato come riferimento per la decorrenza del termine successivo all’omologazione del concordato fallimentare.
Massime di principio
- La disciplina speciale che consente il pagamento del solo tributo, senza sanzioni e interessi, deve essere interpretata restrittivamente e si applica ai soli casi espressamente previsti, in particolare ai versamenti diretti, non ai crediti tributari ormai definitivamente accertati e iscritti a ruolo.
- Quando la pretesa fiscale deriva da un avviso di accertamento divenuto definitivo, non è consentito estendere al rapporto la disciplina pensata per imposte emergenti da dichiarazione o liquidazioni periodiche.
- Se il giudice di merito riconduce la fattispecie a un accertamento definitivo, l’erronea applicazione di norme riferite ai versamenti diretti integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- In presenza di una normativa speciale che non disciplina espressamente un determinato momento iniziale del termine di pagamento, la soluzione interpretativa deve restare coerente con il perimetro oggettivo della norma e non può convertirsi in un’estensione analogica oltre il testo.
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