Cassazione Penale, Sentenza n. 27212/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 19/03/2025, che aveva accolto l'appello della Procura contro l'ordinanza del GIP del 28/01/2025: Rapillo contestava la sussistenza dei gravi indizi in ordine ai reati di tentata estorsione (n.1) e interposizione fittizia (art. 512-bis, n.3). La difesa sosteneva che la decisione si fondava prevalentemente sulle dichiarazioni della persona offesa Gennaro Esposito, prive di riscontri esterni individualizzanti, e che le intercettazioni e videoregistrazioni non dimostravano atti intimidatori concreti ma solo espressioni di frustrazione; quanto all'art. 512-bis, si contestava l'assenza di elementi che dimostrassero la finalità elusiva dell'intestazione dell'autorimessa alla figlia e si sosteneva che l'intestazione a un familiare renderebbe inefficace l'elusione rispetto alle misure di prevenzione patrimoniale; inoltre si eccepiva l'assenza di prove dell'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata o non sindacabile in sede di legittimità la censura sulla carenza di indizi per la tentata estorsione, confermando che il Tribunale ha correttamente valutato nel loro insieme dichiarazioni, intercettazioni e servizi di osservazione e che era sufficiente un grado consistente di probabilità per la cautela. Ha inoltre ritenuto aspecifica e infondata la censura relativa all'art. 512-bis: il Tribunale aveva indicato elementi (intercettazioni, videoriprese, ruolo di dominus e dichiarazioni confessorie) idonei a desumere il fine elusivo; la Corte ha ribadito che il dolo elusivo può sussistere anche prima dell'adozione di misure di prevenzione quando vi sia fondato timore e che l'intestazione a un familiare non esclude il reato. I giudici di appello avevano escluso l'aggravante di agevolazione mafiosa perché non era stata oggetto dell'impugnazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; non è stata disposta la remissione in libertà.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione della misura cautelare; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o manifestamente infondata rispetto alla valutazione degli indizi.
art. 512-bis cod. pen.
Il dolo specifico di eludere le disposizioni sulle misure di prevenzione può essere desunto anche da comportamenti anteriori all'adozione del provvedimento purché vi sia un fondato timore dell'avvio della procedura; l'intestazione a un familiare può integrare il reato.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante dell'agevolazione mafiosa: i giudici di appello l'hanno esclusa perché non dedotta dall'impugnazione; la Corte ha rilevato la mancata prospettazione dell'aggravante.
art. 26 D.Lgs. 159/2011
Riferimento alla presunzione di interposizione fittizia tra familiari: la presunzione non impedisce la configurabilità del reato di interposizione fittizia né esonera dall'accertamento del fine elusivo quando vi siano elementi indiziari.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese per l'inammissibilità del ricorso.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Disposto l'adempimento procedurale relativo alla mancata remissione in libertà e all'esecuzione del provvedimento cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice può fondare la misura anche su riscontri parziali o tendenzialmente individualizzanti; non è richiesta la certezza, ma un grado consistente di probabilità.
- La valutazione di credibilità delle dichiarazioni e il significato delle intercettazioni sono questioni di merito non rivedibili in Cassazione salvo travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione.
- Le intercettazioni, le videoriprese e i servizi di osservazione vanno valutati nel loro insieme: la loro congruenza può conferire la gravità indiziaria necessaria per la custodia cautelare.
- Il reato di interposizione fittizia (art. 512-bis) richiede lo scopo elusivo, che può essere desunto anche da un fondato timore dell'avvio di misure di prevenzione; l'intestazione a un familiare non esclude automaticamente la fattispecie.
- L'aggravante per agevolazione mafiosa va espressamente dedotta e valutata; se non è oggetto dell'impugnazione i giudici possono escluderla.
- La proposizione di ricorsi infondati o impropri in Cassazione può comportare condanne per spese e somme alla cassa delle ammende.
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