Sentenza n. 1608/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 289/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 233/2024 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.12.2024, notificata il 21.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a vantaggio di parte ricorrente dei contributi previdenziali oggetto di trattenuta (cd. Bonus Mamma) entro il limite dell’importo di euro 3.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza civile che aveva ordinato il pagamento dei contributi previdenziali trattenuti, relativi al cd. Bonus Mamma
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice della PA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 289/2024 del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle i contributi previdenziali oggetto di trattenuta, entro il limite di euro 3.000,00. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. La sentenza civile era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale il 21 maggio 2025 e, prima della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti sostanziali sia quelli processuali. Ha rilevato la definitività del titolo giudiziale, la sua regolare attestazione e notificazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni applicabile anche al giudizio di ottemperanza e l'omessa esecuzione da parte dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali, indipendentemente dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni ordinarie. Il commissario potrà utilizzare i pertinenti capitoli di spesa, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.
art. 475 c.p.c.
Consente l'attestazione di conformità del titolo giudiziale all'originale; tale titolo è stato ritenuto idoneo per l'instaurazione del giudizio di ottemperanza.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. e, in combinato disposto con l'art. 35, comma 8, del medesimo decreto, ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive contro una pubblica amministrazione; il TAR ne ha riconosciuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, ridotti in ragione della semplicità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione abbia omesso di adempiere alle statuizioni del giudice ordinario.
- Ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza, è sufficiente un titolo giudiziale attestato conforme all'originale e regolarmente notificato; dal 28 febbraio 2023 non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro le pubbliche amministrazioni trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta conferendogli poteri sostitutivi ampi, non limitati alle attribuzioni ordinarie dell'ufficio o dell'amministrazione di appartenenza; il commissario può delegare l'esecuzione a soggetti professionalmente idonei anche appartenenti ad altre articolazioni della medesima amministrazione.
- Il commissario ad acta può individuare, secondo criteri di buona amministrazione, le risorse finanziarie concretamente utilizzabili per dare esecuzione al giudicato, comprese quelle stanziate su altri capitoli disponibili, i fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, ove necessario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →