Sentenza n. 15/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - dell'Ordinanza Ord. OE/1373/2023 del 30/05/2023, notificata il 27/06/2023, recante “Ingiunzione di demolizione di opere ripristinabili eseguite in assenza di titolo per interventi di ristrutturazione edilizia (art. 199 comma 1 legge regionale Toscana 65/14)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ingiunzione di demolizione di opere edilizie ritenute eseguite in totale difformità dalle SCIA presentate
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione relativa a diverse opere eseguite in un complesso industriale tutelato dalle NTA del Piano Operativo comunale come complesso di archeologia industriale. Le opere comprendevano modifiche alla facciata mediante tre riquadri ornamentali illuminati, un soppalco metallico di circa 200 mq destinato all’esposizione di capi di abbigliamento, un vestibolo d’accesso di circa 26 mq, una parete apribile per ricavare un vano di circa 29 mq e la trasformazione del locale mensa in ufficio. Il campo da padel era stato spontaneamente rimosso ed era stato quindi escluso dall’ordine demolitorio. Le ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 120 delle NTA del Piano Operativo, degli artt. 40 e 155 del regolamento edilizio comunale, dell’art. 2 del d.lgs. 222/2016, dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001, degli artt. 134, 135, 136 e 199 della l.r. Toscana 65/2014 e del d.m. 236/1989. In particolare, hanno sostenuto che le insegne costituissero manutenzione ordinaria e non incidessero sulla facciata tutelata; che il soppalco fosse un impianto tecnologico o un palco morto, privo di effettive superfici di calpestio salvo i camminamenti; che il vestibolo fosse un’opera di manutenzione ordinaria e migliorativa dell’accessibilità; che la parete interna fosse parimenti irrilevante sotto il profilo edilizio; e che l’uso del locale mensa come ufficio fosse consentito dalla disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso. Il Comune ha sostenuto che l’immobile fosse soggetto a una disciplina speciale di tutela conservativa, diretta a preservarne i caratteri architettonici e identitari, e che le opere dovessero essere valutate unitariamente.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima l’ordinanza di demolizione. Il Collegio ha sottolineato che l’immobile ricade tra i complessi di archeologia industriale disciplinati dagli artt. 115, 116 e 120 delle NTA del Piano Operativo, le quali impongono la conservazione delle caratteristiche morfologiche, degli elementi tipologici e della composizione dei prospetti esterni. Ne consegue che la controversia non poteva essere esaminata secondo una prospettiva meramente atomistica e classificatoria delle singole opere, ma richiedeva una valutazione complessiva dell’impatto degli interventi sul valore identitario e sulla struttura del complesso industriale. Le nuove insegne luminose sono state ritenute illegittime perché modificavano la composizione del prospetto esterno, elemento di invarianza generale. Il soppalco non è stato qualificato come impianto tecnologico né come opera priva di rilevanza edilizia: l’estensione di circa 200 mq, l’altezza compresa tra 2,10 e 2,30 metri, la presenza di pilastri imbullonati, travi e sistemi di ancoraggio determinavano un incremento della superficie fruibile e del carico urbanistico, configurando un intervento di ristrutturazione edilizia non compatibile con la sola ristrutturazione conservativa ammessa. Anche il vestibolo, la parete apribile e la trasformazione della mensa in ufficio sono stati considerati, nel loro insieme, elementi di una trasformazione strutturale incompatibile con la disciplina conservativa, tale da conferire al fabbricato una consistenza in tutto o in parte diversa da quella originaria. Le spese sono state poste solidalmente a carico delle ricorrenti e liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 120 NTA del Piano Operativo del Comune di Prato
"composizione dei prospetti esterni"; "caratteristiche morfologiche"; "elementi tipologici dei manufatti"
La disposizione impone una logica conservativa del complesso di archeologia industriale e individua elementi di invarianza che limitano gli interventi edilizi ammessi, compresa la modifica dei prospetti esterni.
artt. 115 e 116 NTA del Piano Operativo del Comune di Prato
Complessi industriali archeologici
Le disposizioni collocano l’immobile nell’ambito dei complessi soggetti a specifica tutela e conservazione dei caratteri architettonici e identitari.
art. 3 d.P.R. 380/2001
La realizzazione di un soppalco che incrementi la superficie fruibile e il carico urbanistico è stata ricondotta dal giudice alla ristrutturazione edilizia, non alla mera attività conservativa.
art. 199 l.r. Toscana 65/2014
Costituisce la base normativa regionale dell’ingiunzione di demolizione per opere ripristinabili eseguite in assenza di titolo o in difformità da esso.
art. 135 l.r. Toscana 65/2014
È stato richiamato dalle ricorrenti per sostenere la riconducibilità delle opere alla ristrutturazione edilizia conservativa, tesi non condivisa dal TAR.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
È stato invocato dalle ricorrenti con riferimento al mutamento di destinazione d’uso del locale mensa, ma non ha impedito la valutazione complessiva della trasformazione incompatibile con la disciplina conservativa.
art. 40 regolamento edilizio del Comune di Prato
È stato richiamato nella contestazione comunale relativa al soppalco e invocato dalle ricorrenti nell’ambito delle censure contro l’ordinanza.
art. 155 regolamento edilizio del Comune di Prato
È stato richiamato con riferimento alla realizzazione del vestibolo d’accesso e ai requisiti di accessibilità; il TAR ha comunque ritenuto l’opera parte della trasformazione complessiva non consentita.
art. 2 d.lgs. 222/2016
È stato invocato dalle ricorrenti per qualificare alcune opere come interventi di manutenzione ordinaria o privi di rilevanza edilizia, senza esito favorevole.
d.m. 14 giugno 1989 n. 236
È stato richiamato dalle ricorrenti in materia di accessibilità, ma non ha condotto all’annullamento dell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando un immobile è soggetto a una disciplina urbanistica speciale di tutela conservativa, la legittimità delle opere deve essere valutata alla luce della finalità di conservazione dei suoi caratteri identitari, morfologici e tipologici, non secondo una prospettiva esclusivamente edilizia e atomistica.
- La valutazione dell’abuso edilizio deve considerare unitariamente le opere realizzate e il loro impatto complessivo sul fabbricato e sul territorio: non è possibile scomporre gli interventi per sottrarre singole opere alla sanzione demolitoria quando il pregiudizio deriva dall’insieme delle opere e dalle loro reciproche interazioni.
- La modifica della composizione dei prospetti esterni di un edificio sottoposto a prescrizioni di invarianza architettonica è illegittima quando la disciplina urbanistica impone la conservazione dei prospetti, anche se l’intervento riguarda una porzione limitata della facciata e consiste nell’inserimento di elementi ornamentali o insegne.
- Un soppalco costituisce intervento di ristrutturazione edilizia quando, per estensione, altezza, struttura e fruibilità, determina un incremento della superficie utilizzabile dalle persone e del carico urbanistico; la destinazione espositiva o la presenza di soli camminamenti non ne escludono la rilevanza edilizia.
- In un complesso soggetto a tutela conservativa, la realizzazione di strutture interne, nuovi vani, vestiboli e mutamenti funzionali deve essere apprezzata nel quadro complessivo della trasformazione dell’immobile; tali opere sono incompatibili con la disciplina conservativa quando conferiscono al fabbricato una consistenza diversa da quella originaria.
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