Sentenza del 09/06/2017 n. 14394 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.S. aveva chiesto il rimborso di parte dell'IRPEF trattenuta sulla prestazione erogata in capitale da un fondo di previdenza integrativa aziendale. Riteneva applicabile l'aliquota del 12,5% prevista per determinati redditi di capitale, limitatamente alla differenza tra capitale ricevuto e premi versati, mentre il sostituto d'imposta aveva applicato l'aliquota media prevista per la tassazione separata delle somme derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto applicabile il 12,5% all'intera prestazione. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione, deducendo insufficiente motivazione e violazione della disciplina fiscale applicabile. C.S. ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando la tempestività dell'appello dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il deposito dell'appello, stabilendo che, quando l'atto è notificato direttamente a mezzo posta, il termine di trenta giorni per depositarlo decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario e non dalla sua spedizione. Ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. È stato rigettato il ricorso incidentale condizionato di C.S. La Corte ha chiarito che la prestazione non può essere tassata integralmente al 12,5%: per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124/1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti alla tassazione separata sulla quota capitale, mentre il 12,5% può applicarsi esclusivamente alla componente di rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato dei contributi; gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono invece interamente soggetti a tassazione separata.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17
Prevedono il regime di tassazione separata applicabile, nel caso esaminato, alle prestazioni previdenziali in forma di capitale, con riferimento alla quota capitale e agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, nella numerazione allora vigente, poi art. 45
Richiamato dal contribuente per sostenere l'applicazione della tassazione propria dei redditi di capitale alla componente finanziaria della prestazione.
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Prevede l'aliquota del 12,5% sui redditi derivanti, tra l'altro, da capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. Secondo la Corte, tale aliquota non si applica all'intera prestazione previdenziale, ma soltanto al rendimento netto effettivamente prodotto dall'investimento sul mercato, per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000 e alle condizioni previste.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
La disciplina favorevole del 12,5% può riguardare gli iscritti a fondi di previdenza complementare aziendale anteriormente alla sua entrata in vigore.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16, 20, 22 e 53
Regolano la notificazione e il deposito degli atti nel processo tributario. Per il deposito dell'appello notificato direttamente a mezzo posta, il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
In materia di rimborso di ritenute asseritamente eccedenti, pone a carico del contribuente percipiente l'onere di provare i presupposti del rimborso e, in particolare, la componente della prestazione che avrebbe natura di rendimento netto.
Massime di principio
- Le prestazioni erogate in capitale da fondi di previdenza complementare non sono automaticamente tassabili con l'aliquota agevolata del 12,5%: occorre distinguere tra quota capitale e rendimento.
- Per i soggetti iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, il 12,5% può applicarsi soltanto al rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento sul mercato e limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
- Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono soggetti integralmente al regime della tassazione separata previsto per le prestazioni derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- Non costituiscono automaticamente rendimento finanziario gli accantonamenti contabili o le riserve matematiche calcolate dal fondo per garantire future prestazioni previdenziali; serve la prova di un effettivo investimento sul mercato.
- L'onere di dimostrare l'esistenza e l'ammontare del rendimento netto agevolabile grava sul contribuente che chiede il rimborso della maggiore ritenuta.
- Nel processo tributario, quando l'appello è notificato direttamente a mezzo posta, il termine per il deposito decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario, mentre la data di spedizione rileva per la tempestività della proposizione dell'impugnazione.
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