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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4145/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Esposito impugnava la sentenza di condanna (per reati tributari: falsi elementi passivi e uso di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni Unico 2009 e 2010, con evasione IVA) perché la Corte d'appello non avrebbe dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione e per rilevati profili di illegittimità della confisca per equivalente (applicata con riferimenti normativi posteriori ai fatti), nonché per carenza del dolo e mancato riconoscimento delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale: i reati sono estinti per prescrizione (termine maturato il 20/03/2018 per il capo 1 e l'08/03/2019 per il capo 2) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Le Sezioni Unite hanno inoltre deciso sul profilo giuridico generale: l'art. 578-bis c.p.p., rispetto alla confisca per equivalente e alle forme di confisca con componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale e non è applicabile ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della norma (6/4/2018); pertanto la confisca per equivalente non può essere mantenuta retroattivamente per fatti anteriori a tale data.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che incrimina le condotte fiscali contestate; i reati a essa ricondotti hanno natura e termini di prescrizione determinati ratione temporis.

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Disciplina la confisca per i reati tributari; la giurisprudenza ritiene la disposizione in continuità con la previgente disciplina di cui all'art. 322-ter c.p., pertanto legittima la confisca in caso di condanna, ma resta la questione della sua conservazione se interviene una causa estintiva antecedente a norme successive che estendono la possibilità di mantenimento.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Introdotto dal d.lgs. n. 21/2018 per consentire al giudice di impugnazione di decidere sulla confisca anche in caso di estinzione del reato per prescrizione; le Sezioni Unite lo qualificano come norma di natura mista (processuale e sostanziale) e ritengono inapplicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (6/4/2018) quando la confisca presenta componente sanzionatoria.

  • art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, comma 1-bis

    Comma che ha innalzato di un terzo i termini di prescrizione per i reati tributari; applicabile solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore (17/9/2011). Per i fatti anteriori si applicano i termini previgenti.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma generale sui termini di prescrizione: per reati con pena massima non superiore a sei anni il termine ordinario era di sei anni (prima delle modifiche), con possibile aumento a seguito di interruzioni fino a sette anni e mezzo; su questa base la Cassazione ha calcolato la prescrizione dei reati contestati.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Precedente disciplina di riferimento per la confisca (prezzo/profitto); richiamata per definire l'ambito di operatività e la natura sanzionatoria delle confische di valore.

  • art. 25 Cost.

    Principio di legalità penale e divieto di retroattività in peius: incide sulla possibilità di applicare retroattivamente misure a carattere sanzionatorio come la confisca per equivalente.

  • art. 7 CEDU

    Principio convenzionale di divieto di retroattività delle norme penali più sfavorevoli e requisito di prevedibilità; la giurisprudenza europea contribuisce a qualificare la confisca di valore come misura penalmente rilevante ai fini della non retroattività.

Massime di principio

  • Se l'eccezione di prescrizione è fondata e i termini sono maturati prima della decisione di merito, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione dei reati e annullare la sentenza senza rinvio.
  • La determinazione del termine di prescrizione va effettuata ratione temporis: quando una norma (es. aumento termini) è entrata in vigore dopo il fatto, non si applica retroattivamente ai reati commessi prima della sua efficacia.
  • La confisca per equivalente ha una componente sanzionatoria che impone particolare cautela rispetto alla retroattività: una norma processuale che autorizza il mantenimento di una confisca non può essere applicata retroattivamente se, al tempo del fatto, non esisteva possibilità analoga che potesse ragionevolmente essere prevista.
  • L'art. 578-bis c.p.p. è norma 'mista' (processuale e sostanziale): per fatti commessi prima della sua entrata in vigore (6/4/2018) non può essere invocata per mantenere una confisca per equivalente che abbia natura afflittiva.
  • In procedimenti tributari, la confisca per equivalente prevista dall'ordinamento (art.12-bis d.lgs.74/2000 richiamando art.322-ter c.p.) può essere disposta in caso di condanna, ma la possibilità di mantenerla in sede di declaratoria di prescrizione dipende dalla disciplina temporale applicabile e dai limiti di retroattività.
  • Quando si prospetta la retroattività di norme che incidono su misure ablative o sanzionatorie patrimoniali, occorre valutare la natura sostanziale della norma e l'eventuale lesione dei principi di prevedibilità sanciti dalla Costituzione e dalla CEDU.

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