Sentenza del 20/05/2016 n. 10497 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO - Obbligo ex art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Adempimento - Finalità - Omissione - Inammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che l’omessa consegna o spedizione all’ufficio finanziario di una copia del ricorso, prevista dall’art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972, come modificato dal d.P.R. n. 739 del 1981, fosse irrilevante qualora l’ufficio avesse comunque avuto conoscenza del ricorso o si fosse costituito in giudizio, poiché il contraddittorio sarebbe stato ugualmente instaurato e il diritto di difesa non sarebbe stato pregiudicato. Contestava inoltre che la norma prevedesse espressamente una sanzione di inammissibilità o un termine decadenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando che la consegna o spedizione della copia del ricorso all’ufficio finanziario competente costituiva una formalità necessaria per la valida costituzione del rapporto processuale e per la corretta instaurazione del contraddittorio. La sua omissione comportava l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità di utilizzare equipollenti o sanatorie, anche se l’ufficio avesse acquisito aliunde conoscenza dell’impugnazione o si fosse costituito in giudizio. Non sono state liquidate spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che non aveva svolto attività difensiva in Cassazione.
Norme richiamate
Art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dall’art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739
La norma imponeva la consegna o spedizione di una copia del ricorso all’ufficio finanziario competente.
L’adempimento era considerato requisito essenziale per la valida instaurazione del processo tributario e del contraddittorio. La sua omissione determinava l’inammissibilità del ricorso e non poteva essere sanata dalla conoscenza aliunde dell’atto o dalla costituzione dell’ufficio.
Art. 360 c.p.c.
Il contribuente ha dedotto l’illegittimità della sentenza per errore in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
La censura in Cassazione è stata ritenuta infondata, poiché la Commissione Tributaria Centrale aveva correttamente applicato l’orientamento consolidato sull’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel regime processuale tributario applicabile ratione temporis, gli adempimenti formali relativi alla trasmissione del ricorso all’ente impositore possono costituire condizioni essenziali di procedibilità o ammissibilità, non semplici formalità organizzative.
- La conoscenza di fatto del ricorso da parte dell’amministrazione o la sua costituzione in giudizio non sostituiscono necessariamente l’adempimento formale quando la legge lo collega alla valida instaurazione del contraddittorio.
- In presenza di una disciplina che prevede la trasmissione di una copia del ricorso all’ufficio competente, è prudente documentare puntualmente consegna, spedizione, destinatario e rispetto dei termini, poiché l’omissione può comportare la perdita definitiva della tutela giudiziale.
- La rilevanza concreta di tale principio deve essere verificata in base alla normativa vigente al momento della proposizione del ricorso, poiché le successive riforme del processo tributario possono aver modificato modalità, termini ed effetti delle notifiche e dei depositi.
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