Sentenza del 26/02/2015 n. 681 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - OPERAZIONI INESISTENTI - POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI SUPERARE LE RISULTANZE DOCUMENTALI - Onere della prova a carico del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio e, quindi, l'avviso di accertamento fondato su elementi di fatto contrari alla documentazione formalmente corretta. Una volta forniti dall'Amministrazione indizi o circostanze sufficienti a mettere in dubbio la realtà delle operazioni, l'onere probatorio si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrarne l'effettiva esecuzione con elementi sostanziali e verificabili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato la reale esistenza di alcune operazioni, ritenendole fittizie o inesistenti ai fini della determinazione del reddito. Il contribuente sosteneva che le operazioni fossero comprovate da documentazione formalmente regolare. Tuttavia, l'Ufficio può superare le risultanze documentali quando disponga di circostanze ed elementi di fatto idonei a dimostrare la fittizietà delle operazioni. In tale situazione, il contribuente deve fornire una prova concreta dell'effettiva esistenza delle operazioni e non può limitarsi a richiamare fatture o altra documentazione meramente formale.
Massime di principio
- La regolarità formale di fatture, registrazioni contabili e altri documenti non è di per sé sufficiente a dimostrare che un'operazione sia realmente avvenuta.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare operazioni apparentemente regolari quando dispone di elementi concreti e coerenti che ne evidenzino la natura fittizia o inesistente.
- L'onere della prova è dinamico: inizialmente l'Ufficio deve fornire elementi idonei a porre in dubbio l'operazione; successivamente spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva realtà.
- Per superare la contestazione, il contribuente dovrebbe produrre prove sostanziali, come contratti, pagamenti tracciabili, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, consegna dei beni o concreta esecuzione dei servizi.
- In situazioni analoghe, la difesa non dovrebbe limitarsi alla produzione della documentazione contabile, ma deve spiegare e provare la concreta esecuzione dell'operazione contestata.
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