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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01656/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controllo fiscale mirato su un'impresa per gli anni d'imposta 2005 e 2006, l'Ufficio contestava la deduzione indebita di canoni e fitti passivi ai fini IRES e IRAP e la detrazione indebita dell'IVA relativa, con successivo avviso di accertamento per il 2005 e irrogazione di sanzioni. La CTP annullava l'avviso solo per il profilo dell'indeducibilità per difetto di inerenza, respingendo il resto; la CTR respingeva l'appello della società e quello incidentale dell'erario. In cassazione la società deduceva, con due motivi, da un lato la violazione delle norme sul procedimento di accertamento con adesione e sui limiti dell'ulteriore attività accertativa, sostenendo che l'accertamento fosse illegittimo perché emesso nonostante l'adesione della contribuente; dall'altro la violazione delle norme sulle presunzioni, lamentando che la CTR avesse fondato l'accertamento su elementi presuntivi non correttamente valutati.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza dei presupposti per l'ulteriore attività accertativa, attività sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi ristretti. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la CTR aveva correttamente valorizzato elementi presuntivi specifici, gravi, precisi e concordanti, come la genericità della fattura, la dicitura di non definitività e la nota di accredito, giungendo in modo logico alla conclusione della non veridicità delle operazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o dei fatti storici; la censura è ammissibile solo se attiene realmente all'erronea applicazione della norma.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'accertamento di fatto del giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale come novellato.

  • art. 2, comma 4, lett. a e b, D.Lgs. n. 218 del 1997

    L'esistenza dei presupposti per l'ulteriore attività accertativa dopo l'adesione costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, se non si deduce una vera violazione dei limiti normativi dell'azione accertativa.

  • art. 43 d.P.R. n. 218 del 1997

    La ricorrente lo invocava quale norma violata; la Corte ha però escluso che vi fosse una reale violazione di legge, trattandosi di contestazione della valutazione dei fatti.

  • art. 2727 c.c.

    La censura sulle presunzioni è scrutinabile in cassazione solo se si assume che il giudice abbia fondato la decisione su indizi non idonei in astratto o su fatti storici privi dei requisiti richiesti, non quando si chiede una diversa lettura degli elementi di causa.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutare gli indizi nel loro complesso, secondo il criterio della convergenza del molteplice, e non in modo atomistico.

  • art. 21 del D.P.R. n. 633/1972

    La genericità della fattura rispetto ai requisiti formali richiesti è stata valorizzata come elemento sintomatico della non veridicità delle operazioni.

  • art. 15 D.P.R. n. 600/1973

    L'assenza degli elementi richiesti dalla norma è stata considerata indice utile, in combinazione con altri, ai fini dell'accertamento presuntivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, in realtà, la parte chiede alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle risultanze istruttorie.
  • L'accertamento della sussistenza dei presupposti fattuali per l'esercizio dell'attività accertativa dell'Amministrazione è questione di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti per il vizio motivazionale.
  • In tema di prova presuntiva, la censura ex art. 2729 c.c. è fondata solo se il giudice di merito reputa sufficiente un ragionamento presuntivo privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando si contesti la diversa selezione o lettura degli indizi.
  • Il giudice di merito deve valutare gli indizi presuntivi nel loro complesso e non atomisticamente, verificando la loro convergenza verso il fatto ignoto.
  • Una fattura generica o non definitiva, specie se accompagnata da nota di accredito e da ulteriori elementi coerenti, può costituire indizio idoneo a sorreggere un accertamento presuntivo sulla non veridicità dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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