Sentenza del 26/01/2015 n. 1288 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR dell'Abruzzo che aveva annullato l'accertamento IVA relativo al 2000. L'Amministrazione sosteneva che la società avesse portato in detrazione IVA relativa a fatture passive emesse per operazioni inesistenti e che il condono tombale previsto dalla L. n. 289/2002, art. 9 non impedisse il recupero dell'imposta indebitamente detratta o rimborsata, anche se il rimborso era già stato eseguito. In via subordinata, contestava la motivazione della CTR sull'effettivo versamento dell'IVA da parte degli emittenti delle fatture e chiedeva la disapplicazione della disciplina del condono perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che il condono tombale IVA previsto dall'art. 9 della L. n. 289/2002 sia incompatibile con gli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva IVA, poiché comporta una rinuncia definitiva dello Stato all'accertamento e alla riscossione dell'imposta. Il giudice nazionale deve quindi disapplicare tale disciplina, con conseguente piena riespansione dei poteri accertativi dell'Amministrazione finanziaria. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR dell'Abruzzo, anche per la liquidazione delle spese. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9
definizione automatica (condono tombale)
La norma non può essere applicata all'IVA nella parte in cui impedisce definitivamente all'Amministrazione di accertare e riscuotere imposte indebitamente detratte o rimborsate, perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Legge n. 289/2002, art. 9, comma 10, lett. a)
La preclusione degli accertamenti derivante dal condono non opera in materia di IVA quando contrasta con gli obblighi eurounitari di accertamento e riscossione dell'imposta.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 54
Riguardano, rispettivamente, la detrazione dell'IVA e i poteri di accertamento dell'Amministrazione; tali poteri possono essere esercitati per recuperare IVA indebitamente detratta sulla base di fatture relative a operazioni inesistenti.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 30, 38-bis e 57
Disciplinano il credito IVA, i rimborsi e i relativi controlli e termini; la loro applicazione non è neutralizzata dal condono tombale quando si tratta di IVA indebitamente detratta o rimborsata.
Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Impongono agli Stati membri di assoggettare le operazioni all'IVA e di adottare gli strumenti necessari per accertare e riscuotere correttamente l'imposta. Una sanatoria che elimini in modo generalizzato tali poteri è incompatibile con tali obblighi.
Art. 10 del Trattato CE
Impone agli Stati membri di rispettare gli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario; la disciplina nazionale del condono non può ostacolare l'effettiva riscossione dell'IVA.
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
Sono state richiamate per denunciare, rispettivamente, la violazione di legge e l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Un condono fiscale nazionale non può impedire il recupero dell'IVA quando la sua applicazione comporta una rinuncia generalizzata dello Stato all'accertamento e alla riscossione dell'imposta, in contrasto con il diritto dell'Unione europea.
- Il giudice nazionale deve disapplicare d'ufficio la norma interna incompatibile con il diritto eurounitario, purché sulla questione non si sia formato un giudicato contrario.
- La detrazione dell'IVA presuppone l'effettività delle operazioni fatturate; in presenza di fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione può recuperare l'imposta anche se il contribuente ha già ottenuto il rimborso.
- Il versamento dell'IVA da parte dell'emittente della fattura non rende automaticamente detraibile l'imposta per il destinatario, se l'operazione è inesistente; la detraibilità deve essere valutata secondo le regole proprie dell'IVA e sulla reale sussistenza dell'operazione.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitività del debito tributario: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia alla luce del principio secondo cui il condono IVA non è applicabile.
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