Cassazione Penale, Sentenza n. 43726/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della determinazione del trattamento sanzionatorio. Il Procuratore Generale ha censurato: 1) l'illegalità della pena determinata dal Tribunale, ritenuta inferiore al minimo edittale applicabile al reato di furto pluriaggravato (art. 625 u.c.), nonostante il riconoscimento delle aggravanti specifiche e della recidiva reiterata specifica; 2) la mancata applicazione piena dell'aumento previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen., in presenza di concorso di aggravanti speciali e recidiva; 3) la violazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., avendo il Tribunale aumentato in continuazione la pena per il reato satellite in misura inferiore al terzo della pena stabilita per il reato più grave, nonostante avesse ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99, comma 4.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto fondato il primo motivo: la pena base fissata dal Tribunale per il furto pluriaggravato era illegale in quanto inferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie concreta; ha ritenuto infondato il secondo motivo (l'aumento facoltativo previsto dall'art. 63, comma 4, è discrezionale e il giudice può limitarsi all'applicazione della aggravante più grave); ha ritenuto fondato il terzo motivo: posto che la recidiva ex art. 99, comma 4, è stata riconosciuta, l'aumento in continuazione doveva essere non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave ai sensi dell'art. 81, comma 4. Conseguentemente la sentenza di primo grado è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio sulla determinazione della pena. La dichiarazione di responsabilità penale resta irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
comma 1, nn. 2 e 7; cornice edittale indicata in motivazione come 3-10 anni per il furto pluriaggravato
La Corte ha ritenuto che, essendo state riconosciute le aggravanti specifiche proprie del furto pluriaggravato, la pena base non poteva essere fissata al di sotto del minimo edittale previsto per quella fattispecie.
art. 99, comma 4, cod. pen.
recidiva reiterata e specifica
La recidiva riconosciuta costituisce elemento che incide sul trattamento sanzionatorio: ove applicata, determina effetti quali l'impossibilità di prevalenza delle attenuanti e, in presenza di reati in continuazione, l'operare del limite minimo di aumento previsto dall'art. 81, comma 4.
art. 63, comma 4, cod. pen.
In caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale il giudice applica la più grave e può, facoltativamente, aumentare fino a un terzo per l'ulteriore circostanza; la Corte ha ricordato che tale aumento è discrezionale e non obbligatorio.
art. 81, comma 4, cod. pen.
Se i reati in continuazione sono commessi da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, l'aumento della pena in continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave; la Corte ha annullato la sentenza dovendo il Tribunale rispettare tale limite.
art. 442 cod. proc. pen.
Riferimento al rito con cui è stata emessa la sentenza di primo grado (indicazione procedurale presente nelle risultanze), non influisce sul principio di legalità della pena.
art. 624 cod. proc. pen.
La Corte ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'accertamento della responsabilità penale, disponendo il rinvio solo sul trattamento sanzionatorio.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 21368/2019, n. 47182/2022, n. 31669/2016 e altre richiamate)
La Corte si è richiamata ai principi di legittimità consolidati: nozione di 'illegalità ab origine' della pena quando essa è fuori dai limiti edittali; corretta interpretazione del concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e degli effetti della recidiva sulle modalità di determinazione della pena e sull'aumento in continuazione.
Massime di principio
- Se il giudice riconosce aggravanti che mutano la fattispecie tipica (es. furto pluriaggravato), la pena base non può essere fissata al di sotto del minimo edittale previsto per quella fattispecie: la violazione determina l'illegittimità della pena.
- In caso di concorso tra aggravanti speciali il giudice applica prima la circostanza più grave; l'aumento per l'ulteriore aggravante speciale è facoltativo e limitato "fino ad un terzo" per normativa (art. 63, comma 4).
- Quando la recidiva ex art. 99, comma 4, è ritenuta sussistente e vi è continuazione di reati, l'aumento in continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave (art. 81, comma 4): il rispetto di questo minimo è obbligatorio anche se la recidiva è assorbita/neutralizzata rispetto ad attenuanti.
- La ricognizione motivata della recidiva è essenziale: se il giudice ritiene che la recidiva non comporti aumento, deve darne adeguata motivazione in concreto; l'omissione comporta vizio impugnabile.
- Se il ricorso del Pubblico Ministero prospetta illegitimità della quantificazione della pena (es. pena sotto il minimo), la Corte può annullare limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo giudizio sulla sola determinazione della pena, lasciando impregiudicata la dichiarazione di responsabilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43704/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43705/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43707/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43708/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43709/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43712/2024 del 29/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →