Sentenza del 22/03/2017 n. 968 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - forza espansiva del giudicato esterno - efficacia nelle controversie fra le medesime parti e per lo stesso rapporto giuridico - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008-2011, riguardanti un capannone e cinque immobili situati nel territorio di Bitonto. Ha contestato il difetto di motivazione degli avvisi, l'inesistenza del presupposto impositivo sostenendo che gli immobili fossero pertinenze di una cava e quindi non soggetti a ICI, la mancata applicazione della riduzione del 50% per asserita inutilizzabilità o inagibilità degli immobili e, infine, la nullità delle sanzioni per violazione degli articoli 7 e 12 del D.Lgs. 472/1997.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, ritenendo vincolante il precedente giudicato formatosi tra le medesime parti sulla stessa situazione giuridica, sebbene riferito all'annualità 2007. In applicazione della forza espansiva del giudicato esterno e del principio del ne bis in idem, la decisione precedente è stata estesa alle annualità 2008-2011, poiché fatti, qualificazione giuridica e argomentazioni erano identici. La Commissione ha inoltre osservato che, comunque, gli avvisi erano sufficientemente motivati, il terreno risultava imponibile quale terreno agricolo dopo la cessazione dell'attività di cava, non era stata dimostrata l'inagibilità secondo le procedure previste e le sanzioni erano state correttamente applicate nel minimo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro per ciascuna controparte, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Principio del ne bis in idem e giudicato esterno
Le sentenze delle commissioni tributarie passate in giudicato hanno effetto vincolante anche nei giudizi successivi tra le medesime parti e aventi ad oggetto l'identico rapporto giuridico.
Una decisione definitiva può vincolare i successivi giudizi tra le stesse parti quando riguardano il medesimo rapporto giuridico e condividono i fatti e le questioni decisive, anche se le annualità fiscali sono differenti.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 13916/2006
Il giudicato sul primo giudizio ha effetto vincolante anche nel secondo in merito a questioni di fatto o di diritto incidenti su un punto decisivo comune, pur avendo i giudizi petitum diversi.
Il giudicato esterno opera per evitare contrasti tra decisioni e può estendersi a controversie successive quando il punto decisivo già accertato è comune.
D.Lgs. 472/1997, articoli 7 e 12
La ricorrente ha invocato tali disposizioni per contestare le sanzioni, ma la doglianza è stata respinta; la sentenza ha ritenuto corretta l'applicazione delle sanzioni, irrogate nel minimo.
D.Lgs. 472/1997, articolo 12
L'omessa dichiarazione del possesso e del valore degli immobili determina per ciascun anno d'imposta un'autonoma violazione punibile.
Secondo la posizione del resistente, l'omissione dichiarativa può costituire una violazione autonoma per ogni annualità, senza che l'illecito si esaurisca con la scadenza del primo termine.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, un giudicato definitivo può vincolare controversie successive tra le stesse parti anche se riferite ad anni d'imposta diversi, quando il rapporto giuridico, i fatti rilevanti e la questione decisiva sono identici.
- La forza espansiva del giudicato esterno opera per prevenire decisioni contraddittorie e può prevalere sull'esame dettagliato delle singole censure nel nuovo giudizio.
- L'identità non deve necessariamente riguardare l'importo o l'annualità, ma il punto sostanziale già definitivamente accertato: se tale punto resta invariato, la precedente decisione può estendersi agli anni successivi.
- Le agevolazioni o riduzioni d'imposta fondate sull'inagibilità o inutilizzabilità richiedono normalmente una specifica dimostrazione e, quando previsto, il rispetto delle procedure amministrative e documentali prescritte.
- La chiusura o il mancato utilizzo di un bene non comportano automaticamente l'esenzione dall'imposta: occorre verificare la qualificazione catastale e fiscale del bene e l'effettiva permanenza del presupposto impositivo.
- Quando un contribuente ripropone in anni successivi le stesse contestazioni già respinte con sentenza definitiva, deve considerare il rischio concreto che il giudice dichiari tali questioni già coperte da giudicato esterno e rigetti l'impugnazione.
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