Ordinanza n. 1045/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00946/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro l’archiviazione del procedimento di transito nei ruoli civili e, con motivi aggiunti, contro il successivo provvedimento di dispensa dal servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva impugnato dinanzi al TAR l’archiviazione del procedimento di transito nelle amministrazioni civili, disposta per la sua omessa presentazione alle visite finalizzate all’accertamento dell’idoneità all’immissione nel nuovo ruolo, nonché il successivo provvedimento di dispensa dal servizio. Il TAR aveva negato la tutela cautelare ritenendo, in via sommaria, imputabile all’interessato la condotta posta a fondamento dell’archiviazione, non applicabile il meccanismo di formazione tacita del transito previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 339/1982 e comunque ostativa all’assunzione nei ruoli civili la presenza di condanne penali, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Il primo giudice aveva inoltre ritenuto giustificata la dispensa dal servizio sulla base delle condizioni accertate dalla competente Commissione medica, il cui verbale non era stato tempestivamente impugnato. In appello sono state contestate le valutazioni dell’ordinanza cautelare di primo grado, anche in relazione alla complessiva legittimità dell’archiviazione e della dispensa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza cautelare del TAR e accolto l’appello ai soli fini cautelari. In sede di sommaria cognizione ha rilevato elementi di apparente perplessità nella complessiva condotta dell’amministrazione, pur ritenendo che le censure non presentassero, allo stato, elementi univoci e decisivi circa l’illegittimità degli atti contestati. Ha tuttavia considerato attendibili le allegazioni dell’appellante, che risultava privo di fonti di reddito, in ordine al pregiudizio derivante dalla protrazione degli effetti degli atti nelle more del giudizio. Il bilanciamento degli interessi è stato realizzato non mediante la sospensione sostanziale degli atti, ma disponendo la sollecita definizione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 8 d.P.R. n. 339/1982
Prevede il meccanismo di formazione tacita del transito nei ruoli civili, ritenuto dal TAR non operativo nel caso concreto; il Consiglio di Stato non ha definito nel merito tale questione.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
È stato richiamato dal TAR quale disposizione ostativa all’assunzione nei ruoli civili in presenza di condanne penali; la questione è rimasta impregiudicata nella fase cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando il pregiudizio può essere adeguatamente soddisfatto mediante una sollecita definizione del giudizio, di fissare con priorità l’udienza di merito; la norma è stata applicata come misura cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute e ai precedenti penali.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato in relazione alla tutela dei dati personali concernenti la salute e i precedenti penali.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di elementi di apparente perplessità nella condotta amministrativa, pur non integrando necessariamente un fumus boni iuris univoco e decisivo, può concorrere alla valutazione complessiva della domanda cautelare e giustificare un approfondimento prioritario nel merito.
- Quando il ricorrente dimostri attendibilmente di essere privo di fonti di reddito e prospetti un pregiudizio concreto nelle more del giudizio, il requisito del periculum può risultare integrato anche se la fondatezza delle censure non appare manifesta.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice cautelare può accordare tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, anziché attraverso la sospensione sostanziale dell’atto, quando tale misura consenta un adeguato contemperamento degli interessi contrapposti.
- La concessione della misura cautelare ai soli fini della sollecita definizione del merito non comporta una decisione anticipata sulla legittimità degli atti impugnati né rende definitive le valutazioni svolte in sede di sommaria cognizione.
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