Sentenza n. 2073/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “a) del provvedimento prot. n. 5639 del 21.04.23 (mai notificato) con il quale il Comune di San Sebastiano al Vesuvio disponeva il “diniego delle istanze di condono edilizio L. 47/85 prot. 2756 del 27.03.1986 Pratica n. 122 e L. 724/94 Prot. 2144 del 28.02.1995 Prat. 272”; b) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi comprese le ordinanze di demolizione richiamate nel provvedimento impugnato sub a) perché mai notificate legittimamente.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di due istanze di condono edilizio presentate ai sensi della l. 47/1985 e della l. 724/1994
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a due istanze di condono edilizio, deducendo: violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancato preavviso di rigetto; difetto di istruttoria e motivazione per la mancata considerazione di un'istanza di autodemolizione; illegittimità derivata dalla mancata notifica delle ordinanze di demolizione richiamate nel diniego; violazione degli artt. 38 e 44 della l. 47/1985, poiché l'amministrazione avrebbe dovuto esaminare le domande di condono prima di procedere alla demolizione; violazione della disciplina sul condono edilizio, eccesso di potere, contraddittorietà, sproporzione e carenza dei presupposti. La ricorrente sosteneva inoltre che il manufatto fosse stato oggetto di istanze rituali e di pagamento dell'oblazione e che la successiva demolizione non avrebbe dovuto pregiudicare la definizione delle domande.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso quanto alle censure relative alla partecipazione procedimentale e alla legittimità sostanziale e motivazionale del diniego, dichiarandolo inammissibile quanto alle doglianze riferite alle ordinanze di demolizione e alla sospensione dell'attività repressiva in pendenza delle domande di condono. Quanto alla comunicazione di avvio, il Collegio ha rilevato che essa risultava inviata e perfezionata per compiuta giacenza; ha comunque ritenuto applicabile l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Ha aggiunto che il procedimento di condono, avviato da un'istanza di parte, non richiede l'avviso di avvio e che i poteri repressivi edilizi hanno natura vincolata. Anche l'omesso preavviso di rigetto non comportava annullabilità, trattandosi di provvedimento vincolato e restando applicabile il primo periodo dell'art. 21-octies, comma 2, non inciso dalla novella del 2020. Il dedotto difetto di istruttoria è stato ritenuto infondato: la ricorrente non ha provato, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., che la demolizione eseguita dalla Procura avesse lasciato individuabili le opere oggetto di condono. In ogni caso, il diniego era legittimo al momento della sua adozione, poiché il manufatto era stato sostanzialmente trasformato. Il TAR ha affermato che la presentazione di una domanda di condono non consente di completare, trasformare o ampliare il manufatto abusivo, salvo gli interventi consentiti dalla legge e finalizzati alla conservazione dell'opera. La trasformazione sostanziale determina il venir meno dell'oggetto della domanda, impedendo la sanatoria di un'opera diversa da quella ultimata entro il termine di legge. La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente, perché indicava la trasformazione della superficie e della volumetria, la creazione di un organismo edilizio diverso, l'impossibilità di una sanatoria parziale e, autonomamente, il superamento del limite volumetrico previsto per il condono ex l. 724/1994. Trattandosi di atto plurimotivato, la fondatezza di una sola ragione era sufficiente a sorreggerlo e rendeva prive di interesse le censure contro le altre ragioni. Le doglianze sulla mancata notifica delle ordinanze di demolizione e sulla violazione degli artt. 38 e 44 l. 47/1985 sono state dichiarate inammissibili perché riferibili ai provvedimenti di demolizione, non al diniego di condono. Il ricorso è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
I vizi procedimentali o formali non determinano l'annullamento quando, per la natura vincolata dell'atto, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; tale regola è stata ritenuta applicabile anche all'omesso preavviso di rigetto.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omesso preavviso di rigetto non comporta l'annullamento del diniego di condono quando l'atto ha natura vincolata e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego di condono è adeguatamente motivato quando indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, in particolare l'abusività, la trasformazione sostanziale del manufatto e il contrasto con i limiti normativi.
art. 64 c.p.a.
La parte deve provare i fatti rientranti nella propria disponibilità; la ricorrente non ha dimostrato che, dopo la demolizione, fossero ancora individuabili le opere oggetto delle domande di condono.
art. 39, comma 1, l. 724/1994
Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993
Il condono ex l. 724/1994 riguarda le opere ultimate entro il termine legislativo e non può estendersi a un organismo edilizio sostanzialmente diverso da quello originario.
art. 35, comma 14, l. 47/1985
Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 31 non comprese tra quelle indicate dall'art. 33
La disposizione individua condizioni e cautele tassative per il completamento delle opere durante la pendenza del condono; in assenza di tali condizioni, la domanda non autorizza la prosecuzione, trasformazione o ampliamento del manufatto.
art. 38 l. 47/1985
La censura relativa agli effetti della pendenza della domanda di sanatoria sulla fase repressiva deve essere proposta contro il provvedimento demolitorio, non contro il successivo diniego di condono.
art. 44 l. 47/1985
La doglianza sulla sospensione del procedimento sanzionatorio edilizio in pendenza della domanda di condono riguarda la legittimità dell'ordinanza di demolizione e non incide direttamente sul diniego di condono.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il richiamo alla disposizione conferma il carattere abusivo delle opere e la necessità di rispettare le condizioni legislative per eventuali attività di completamento durante la pendenza della sanatoria.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di condono edilizio non autorizza il richiedente a completare, trasformare o ampliare il manufatto abusivo; durante la pendenza della domanda sono consentiti soltanto gli interventi ammessi dalla legge e compatibili con la conservazione delle caratteristiche essenziali e della destinazione d'uso dell'opera.
- La trasformazione sostanziale del manufatto oggetto di condono fa venir meno l'oggetto della domanda, perché la sanatoria può riguardare soltanto l'opera abusiva ultimata entro il termine previsto dalla legge e non un organismo edilizio diverso realizzato successivamente.
- Il diniego di condono edilizio ha natura vincolata quando l'amministrazione accerta la non sanabilità dell'opera per trasformazione sostanziale o per superamento dei limiti normativi; in tal caso, l'omissione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento se il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
- In un provvedimento amministrativo plurimotivato, la fondatezza anche di una sola ragione autonoma è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto e rende prive di interesse le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
- La mancata notifica dell'ordinanza di demolizione incide sulla fase integrativa dell'efficacia e sulla decorrenza del termine per impugnarla, ma non costituisce, di per sé, un vizio del successivo diniego di condono fondato anche sull'abusività dell'opera.
- Le censure relative alla sospensione dell'attività repressiva in pendenza della domanda di condono e alla mancata notifica dell'ordinanza di demolizione devono essere dedotte contro il provvedimento demolitorio, non possono essere fatte valere direttamente contro il distinto diniego di condono.
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