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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 6291 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Valore del atto notarile successive integrazione - Validità ai fini della rideterminazione della imposta di registro - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno prodotto, successivamente all'accertamento dell'Ufficio, un atto notarile correttivo o modificativo, sostenendo che tale documento fosse idoneo a incidere sulla determinazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa alla compravendita stipulata nel giugno 2008. La questione riguardava, in particolare, la possibilità di attribuire efficacia retroattiva all'atto successivo per modificare l'oggetto o la natura del bene compravenduto e, conseguentemente, rideterminare la base imponibile o l'imposta dovuta.

La decisione

La contestazione dei contribuenti non è stata accolta. È stato ritenuto che l'atto correttivo o modificativo, anche se registrato contestualmente all'atto originario o successivamente, non abbia di per sé efficacia ai fini della determinazione dell'imposta di registro quando incide su elementi sostanziali dell'operazione già perfezionata. Nel caso concreto, l'atto notarile prodotto dopo l'accertamento non è stato considerato idoneo né a invalidare l'accertamento tributario né a modificare retroattivamente l'oggetto e la natura del bene compravenduto nel giugno 2008.

Massime di principio

  • Un atto notarile successivo non può normalmente modificare retroattivamente, ai fini dell'imposta di registro, gli elementi sostanziali di un contratto di compravendita già perfezionato.
  • La registrazione di un atto correttivo o modificativo non comporta automaticamente la rideterminazione dell'imposta dovuta sull'atto originario: occorre verificare se si tratti di una mera correzione materiale oppure di una modifica sostanziale dell'operazione.
  • Quando l'atto successivo viene prodotto soltanto dopo l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, la sua efficacia probatoria è particolarmente limitata e non è sufficiente, da sola, a neutralizzare l'accertamento.
  • Per determinare le imposte di registro, ipotecaria e catastale rilevano principalmente l'oggetto, la natura e gli effetti giuridici dell'atto originario al momento della sua stipula.
  • Le parti non possono utilizzare un atto successivo per alterare retroattivamente la qualificazione fiscale di un'operazione già compiuta, salvo che ricorrano specifiche condizioni normative o si tratti di una correzione puramente formale priva di effetti sostanziali.

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