Cassazione Penale, Sentenza n. 40830/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna (bancarotta fraudolenta per distrazione, simulazione di reato, false denunce e uso di false denunce finalizzate all'esportazione del veicolo) per sopravvenuta perizia grafologica (15/02/2021) che avrebbe dimostrato l'apocrifia delle firme attribuite a Vezzani sui documenti depositati al P.R.A.; dedotte anche violazioni procedurali circa la mancata escussione del teste Macedonio e la valutazione preventiva nel merito della nuova prova da parte della Corte territoriale; si eccepisce altresì che la targa inizialmente indicata errata non sarebbe stata uno stratagemma dell'imputato ma un’incertezza rettificata dai carabinieri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Genova avesse correttamente operato la valutazione preliminare (fase rescindente) confrontando la nuova consulenza grafologica con il compendio probatorio già acquisito, verificandone la scarsa capacità di scardinare la ricostruzione condannatoria fondata su plurimi elementi (deposizione del poliziotto giudiziario, riscontri di ammanchi contestuali al fallimento, rinuncia difensiva all'escussione del consulente ecc.). Ha inoltre ritenuto che la perizia grafologica non costituisse "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 lett. c) perché riguardava un fatto già noto e non fondata su metodi scientifici innovativi tali da rendere inattendibili le metodiche precedenti. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen. lett. c)
Definisce le "prove nuove" ammissibili in revisione: sopravvenute, scoperte dopo la sentenza definitiva o non acquisite/valutate nel giudizio precedente; tali prove devono essere idonee, da sole o congiunte alle altre, a ribaltare il giudizio di colpevolezza.
art. 634 cod. proc. pen.
Regola l'ordinanza di inammissibilità nella fase rescindente della revisione: il giudice può dichiarare l'istanza inammissibile se manifestamente infondata.
art. 636 cod. proc. pen.
Disciplina l'instaurazione del giudizio di revisione (fase rescissoria) con le forme del contraddittorio e l'attività di assunzione della prova in dibattimento, se l'istanza è ammessa.
art. 640 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale parte del quadro delle decisioni nella revisione (sentenza di accoglimento o rigetto) distinta dall'ordinanza di inammissibilità; serve a evidenziare la diversa funzione dei due provvedimenti.
art. 591 comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce che il decreto di citazione a giudizio non impedisce la pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione; non si forma un "giudicato interno" che precluda la revisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per responsabilità nell'origine della causa di inammissibilità; usata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio del giusto processo: la fase rescissoria deve garantire il contraddittorio e le forme dibattimentali in caso di ammissione della revisione.
Massime di principio
- Per essere "prova nuova" ai fini di revisione, una perizia deve introdurre elementi realmente sopravvenuti o basarsi su metodiche scientifiche nuove e non su fatti o accertamenti già conoscibili e richiedibili nel processo di cognizione.
- Nella fase rescindente il giudice valuta astrattamente la capacità delle nuove prove di ribaltare il giudizio di colpevolezza, mediante una comparazione con il compendio probatorio già acquisito; non è consentita un'anticipazione penetrante del giudizio di merito.
- La presenza di molteplici elementi di prova a carico riduce l'incidenza demolitoria di una singola nuova prova: anche se una nuova perizia smentisce un singolo riscontro, la revisione richiede che, nel complesso, le prove noviter prodotte rendano probabile il proscioglimento.
- Se l'interessato e la difesa erano in grado di ottenere la prova nel corso del processo ordinario (o ne erano già a conoscenza), la stessa difficilmente sarà considerata "nuova" ai fini della revisione.
- La rinuncia o la mancata escussione di testimoni/consulenti in primo grado può essere rilevante e penalizzante per il richiedente la revisione quando il fatto dedotto come nuovo poteva essere approfondito nel processo di cognizione.
- L'ammissione della revisione apre il giudizio nel contraddittorio; tuttavia, anche dopo l'instaurazione della fase rescissoria la Corte può comunque dichiarare inammissibile l'istanza se, rivalutate le condizioni, risulta infondata, purché non si mascheri come valutazione sommaria del merito.
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