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Sentenza

Sentenza n. 383/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: nascente dalla sentenza del Tribunale di Udine, sez. Lavoro, n. 316/2024, depositata e resa pubblica in data 8 ottobre (sul ricorso r.g. 202/20204), munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.10.2024; passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15.12.2025;

Giustizia amministrativa202500710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Udine, sezione Lavoro, n. 316/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, sezione Lavoro, n. 316/2024, notificata all'Amministrazione e divenuta definitiva per mancata impugnazione. La domanda era diretta a ottenere l'adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza, sebbene successivamente alla proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva ottemperato al giudicato. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione della domanda giudiziale, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.000, oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Le spese sono state dichiarate da distrarsi in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno la materia del contendere e il giudizio deve essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento tardivo dell'Amministrazione, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali e al rimborso del contributo unificato, anche se la domanda di esecuzione non deve più essere decisa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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