Sentenza n. 383/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: nascente dalla sentenza del Tribunale di Udine, sez. Lavoro, n. 316/2024, depositata e resa pubblica in data 8 ottobre (sul ricorso r.g. 202/20204), munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.10.2024; passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Udine, sezione Lavoro, n. 316/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, sezione Lavoro, n. 316/2024, notificata all'Amministrazione e divenuta definitiva per mancata impugnazione. La domanda era diretta a ottenere l'adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza, sebbene successivamente alla proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva ottemperato al giudicato. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione della domanda giudiziale, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.000, oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Le spese sono state dichiarate da distrarsi in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno la materia del contendere e il giudizio deve essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento tardivo dell'Amministrazione, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali e al rimborso del contributo unificato, anche se la domanda di esecuzione non deve più essere decisa nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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