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Sentenza

Sentenza n. 3129/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1787/2025, depositata e resa pubblica il 18.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4579/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 30.7.2025.

Giustizia amministrativa202506798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1787/2025, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per quattro annualità, per complessivi euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1787/2025, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione in forma esecutiva. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per quattro annualità già maturate, pari a euro 2.000,00. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Ha chiesto l'assegnazione della Carta e l'accredito della somma riconosciuta, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato, possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché la sentenza era stata notificata in forma esecutiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultava alcuna esecuzione da parte del Ministero, il giudice ha ordinato all'Amministrazione di assegnare la Carta elettronica e di accreditare l'importo nominale complessivo di euro 2.000,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà assicurare l'esecuzione entro i successivi sessanta giorni dall'insediamento. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima di poter azionare l'ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto essa è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata in forma esecutiva produce nei confronti della pubblica amministrazione un immediato obbligo conformativo-ordinatorio, azionabile mediante giudizio di ottemperanza, anche quando il giudicato riconosca una prestazione da realizzare attraverso un'attività amministrativa.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione deve assicurare il conseguimento concreto dell'utilità o del bene della vita riconosciuto dal giudice ordinario, non essendo sufficiente una mera adesione formale al contenuto della pronuncia.
  • L'ottemperanza può essere ordinata quando siano provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l'inerzia dell'Amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza della parte in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato per l'adempimento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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