Sentenza n. 190/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 28/10/2021 n. 6770;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 6770/2021, nella parte relativa alla condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in suo favore quale procuratore antistatario, delle spese di giudizio liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna del Ministero alle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale. Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile l’ottemperanza anche per la parte della sentenza relativa alle spese di lite, precisando che la liquidazione in favore del difensore antistatario instaura un rapporto obbligatorio diretto tra quest’ultimo e l’amministrazione soccombente. Ha escluso l’applicabilità della sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, poiché il titolo azionato non riguardava un credito Pinto. Nel merito, il ricorrente ha dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione al Ministero e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione provvedesse all’adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato fondato il ricorso e ha ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione alla sentenza presupposta, disponendo il pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha ritenuto ammissibile la domanda proposta dal difensore antistatario e non ha disposto alcuna sospensione del giudizio, non trattandosi di credito derivante dalla legge Pinto. Per le spese successive al titolo, il Collegio ha precisato che possono essere riconosciute soltanto quelle funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notificazione della sentenza e agli atti accessori direttamente fondati sul titolo; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive diverse dall’ottemperanza. Tali spese funzionali sono state ricomprese nella liquidazione omnicomprensiva delle spese del giudizio di ottemperanza, con salvezza delle eventuali spese di registrazione del titolo. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da designarsi dal Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, con termine ulteriore di sessanta giorni e facoltà di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese del giudizio sono state compensate. L’accoglimento è parziale in quanto il dispositivo qualifica espressamente così l’accoglimento, pur disponendo l’esecuzione del titolo e la nomina del commissario ad acta; la domanda sulle spese è stata regolata mediante compensazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza amministrativa passata in giudicato e per disporre, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione, dopo la notificazione del titolo, consente di accertare l’inadempimento ai fini dell’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
La previsione sulla sospensione del giudizio non si applica quando il credito azionato deriva da una sentenza amministrativa relativa alla liquidazione delle spese di lite e non da un credito indennitario ai sensi della legge Pinto.
artt. 474 ss. c.p.c.
Riguardano l’esecuzione forzata civile; le relative spese di precetto o di procedure esecutive non satisfattive non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore abbia scelto quest’ultimo rimedio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione della parte di una sentenza amministrativa che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, anche quando tali spese siano liquidate direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- La liquidazione delle spese in favore del difensore antistatario instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e l’amministrazione soccombente, sicché il difensore è legittimato a proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l’utilità derivante dal titolo giudiziale.
- L’inottemperanza a una sentenza amministrativa avente ad oggetto un’obbligazione pecuniaria può essere dichiarata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice e sia decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciute, oltre alle somme liquidate nel titolo e agli interessi, soltanto le spese successive funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notificazione della sentenza e agli atti accessori fondati sul medesimo titolo; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili diverse dall’ottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell’amministrazione e consentendogli di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, anche eventuali modifiche di bilancio.
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