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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35404/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva condannati per estorsione pluriaggravata e altri reati. Le doglianze principali erano: vizi di motivazione e insufficienza probatoria sulla qualificazione del fatto come estorsione (anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e sull'effettiva esistenza di un credito azionabile; censura per l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso"; contestazione del diniego delle attenuanti generiche; nullità per presunta mancata notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado (rilevata da Di Caterino); e mancata esclusione delle responsabilità per reati collegati (danneggiamento, porto d'arma, esplosione). De Luca deduceva in particolare che l'aggravante mafiosa fosse stata ritenuta solo per la provenienza territoriale e che non fosse stato utilizzato il metodo mafioso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: l'aggravante del metodo mafioso (art. 416 bis.1 c.p.) fosse correttamente applicata avendo la Corte d'appello dimostrato, con motivazione immune da vizi, che le condotte evocavano la forza intimidatrice tipica del contesto mafioso (spari contro cose della vittima, allusioni di contiguità); il diniego delle attenuanti generiche fosse legittimo per mancanza di elementi positivi apprezzabili; la qualificazione dei fatti come estorsione (art. 629 c.p.) fosse corretta poiché non risultava un rapporto contrattuale che legittimasse l'azione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; le doglianze fondate su diversa valutazione delle prove sono inammissibili in questa sede; la questione della notificazione dell'avviso di deposito è infondata perché il diritto d'impugnare è unitario e l'imputato aveva personalmente proposto appello. Per effetto dell'inammissibilità, la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del grado e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Le pronunce di merito restano dunque confermate.

Norme richiamate

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" può sussistere anche senza prova di associazione mafiosa: è sufficiente che violenza o minaccia assumano una veste tipicamente mafiosa idonea a creare condizione di assoggettamento della vittima; elementi come allusioni a contiguità con sodalizi e modalità intimidatorie (es. spari) sono idonei.

  • art. 629 cod. pen.

    I fatti sono stati correttamente inquadrati nel delitto di estorsione quando le condotte e le minacce hanno costretto la vittima a versare denaro e non sussisteva un diritto esercitabile verso quella persona che giustifichi l'azione come esercizio di un proprio diritto.

  • art. 392 cod. pen.

    Richiamato in connessione con la distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e reato estorsivo: non applicabile quando non esisteva un diritto opponibile alla vittima.

  • art. 393 cod. pen.

    Rilevante per la corretta qualificazione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione; la Corte ha confermato che i presupposti dell'art. 393 (credere di esercitare un proprio diritto) non sussistevano.

  • art. 62 bis cod. pen.

    Richiamato nella valutazione delle attenuanti generiche: dopo la modifica normativa non è sufficiente l'assenza di precedenti per ottenere le attenuanti; occorrono elementi positivi apprezzabili.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limitazioni del sindacato di legittimità: la Corte non rivede valutazioni probatorie di merito salvo vizio di legge o illogicità della motivazione; le doglianze che propongono una rilettura alternativa dei fatti non sono ammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del giudizio di cassazione e la possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata per irrogare la somma di euro 3.000.

  • D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125

    Modifica richiamata in relazione all'art. 62 bis c.p., sottolineando che la riforma ha irrigidito i criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Per configurare l'aggravante del "metodo mafioso" non è necessario provare l'esistenza di un'associazione mafiosa: rilevano le modalità della condotta che evocano la forza intimidatrice tipica e la finalità di assoggettamento della vittima.
  • La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'esistenza di un diritto reale e opponibile verso la vittima: se il presunto credito non è azionabile contro la persona offesa, l'ipotesi favorevole al reo non regge.
  • La Corte di Cassazione non riesamina le valutazioni di merito (credibilità, valutazione delle intercettazioni, ricostruzione fattuale) salvo vizi di legge o palese illogicità della motivazione; le interpretazioni alternative dei fatti non giustificano l'annullamento.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e apprezzabili oltre l'assenza di precedenti; la mera collaborazione formale o dichiarazioni di ravvedimento possono non essere sufficienti.
  • Il diritto di impugnare è personale all'imputato e unitario; se l'imputato ha personalmente proposto appello non può dolersi di omissioni o tardività imputate ai difensori in relazione alla notifica di atti collegati.
  • Il ricorso in cassazione inammissibile può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere le spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione l'ammissibilità prima del deposito.

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