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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07012/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza, contestando: i primi quattro motivi, relativi ai profili costitutivi del reato, cioè la condotta oppositiva e il dolo, perché ritenuti meramente ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello; il quinto motivo, con cui deduceva l'illegittimità del diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; il sesto motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito già logicamente e correttamente compiuta dal giudice di appello, e perché, quanto a pena e attenuanti, il trattamento sanzionatorio risultava già contenuto nel minimo edittale e adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi quattro motivi fossero riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito con motivazione corretta, puntuale e non illogica; che il quinto motivo sulla rinnovazione istruttoria fosse infondato alla luce della motivazione della Corte territoriale e del rito a prova contratta; e che il sesto motivo fosse in parte inconferente, per la pena già applicata nel minimo edittale, e in parte manifestamente infondato quanto alle attenuanti generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di merito già esaminate e motivate in modo corretto dal giudice di appello.
  • La motivazione del giudice di merito, se puntuale, coerente con le emergenze probatorie e immune da manifeste illogicità, non è sindacabile in cassazione quando il ricorso miri soltanto a una diversa valutazione del compendio probatorio.
  • La doglianza sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è infondata se la decisione del giudice di merito risulta sorretta da adeguata motivazione e se il rito adottato è a prova contratta.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche sono inammissibili o infondate quando la pena sia stata determinata nel minimo edittale e la decisione sia adeguatamente motivata sul punto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ivi compreso il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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