Ordinanza n. 2425/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, che la gravità dei reati commessi e la protrazione delle condotte nel tempo rendessero non manifestamente illogica o arbitraria la valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza. La sentenza di primo grado non è stata definita nel merito con la presente ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Piemonte e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza. Dal testo emerge che la controversia riguarda una valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza fondata sulla gravità dei reati commessi dall’appellante e sulla protrazione nel tempo delle condotte. Non sono indicati ulteriori motivi specifici d’appello né l’atto amministrativo sostanziale sottostante.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza presuppone una valutazione sommaria della fondatezza delle censure; la domanda può essere respinta quando la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza non appaia manifestamente illogica o arbitraria.
- La gravità dei reati commessi e la protrazione delle condotte nel tempo costituiscono elementi idonei a sostenere, in sede cautelare e senza anticipare la decisione di merito, la non manifesta illogicità o arbitrarietà della valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza.
- La compensazione delle spese può essere disposta limitatamente alla fase cautelare.
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