Sentenza n. 12798/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del decreto emesso in data 21/02/2023 dal Ministro dell'Interno che ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, notificato in data 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per precedente penale relativo a furto aggravato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato istanza di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza valorizzando una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di furto aggravato e affermando che l'interessato non aveva presentato osservazioni a seguito del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis, l'erronea rappresentazione dei fatti, la contraddittorietà tra atti, il difetto di motivazione e l'eccesso di potere, sostenendo di avere tempestivamente trasmesso le proprie osservazioni e contestando che il diniego avesse considerato il precedente penale in modo astratto e automaticamente ostativo, senza valutare la distanza temporale dei fatti, la loro concreta natura e il grado di integrazione sociale raggiunto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione delle garanzie partecipative: la documentazione prodotta dal ricorrente dimostrava che egli aveva riscontrato tempestivamente il preavviso di rigetto mediante l'invio delle osservazioni agli indirizzi istituzionali dell'amministrazione, mentre il provvedimento impugnato aveva erroneamente affermato l'assenza di osservazioni. L'amministrazione non ha contestato in giudizio né tale circostanza né la documentazione prodotta. Il giudice ha affermato che l'art. 10-bis l. n. 241/1990 è violato anche quando l'amministrazione, pur avendo ricevuto le controdeduzioni, omette di prenderle in considerazione. Non è stata ritenuta applicabile la sanatoria processuale prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, considerata la natura discrezionale del provvedimento e la concreta rilevanza delle osservazioni ai fini della decisione. La loro valutazione avrebbe potuto imporre un esame complessivo della situazione del richiedente, comprendente l'integrazione sociale e le specifiche circostanze del reato, anziché la considerazione automatica del singolo precedente penale. L'amministrazione dovrà quindi rideterminarsi sull'istanza originaria, conservando i propri poteri e svolgendo un'istruttoria completa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone all'amministrazione di considerare le osservazioni presentate dall'interessato in risposta al preavviso di rigetto; la violazione ricorre anche quando le controdeduzioni siano state ricevute ma ignorate nel provvedimento finale.
art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
La sanatoria dei vizi procedimentali non è applicabile quando, in ragione della natura discrezionale del provvedimento e della possibile rilevanza delle osservazioni omesse, non sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
Individua il reato di furto aggravato oggetto della sentenza di applicazione della pena valorizzata nel diniego di cittadinanza.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non ricorre soltanto quando il preavviso di rigetto sia omesso, ma anche quando l'amministrazione ometta di esaminare le osservazioni tempestivamente presentate dal privato in risposta al preavviso.
- Quando il preavviso di rigetto non prescrive specifiche modalità di trasmissione delle osservazioni, è idoneo il loro invio tempestivo agli indirizzi istituzionali dell'amministrazione competente.
- La sanatoria processuale prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 non opera automaticamente per la violazione dell'art. 10-bis in procedimenti caratterizzati da discrezionalità amministrativa, se le osservazioni omesse avrebbero potuto incidere sulla valutazione finale.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la presenza di un precedente penale non può essere valorizzata in modo meramente automatico ed ex se ostativo quando l'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e complessiva della situazione dell'istante, considerando anche la natura e la distanza temporale dei fatti e il grado di integrazione sociale.
- L'annullamento del diniego per violazione delle garanzie partecipative comporta la riedizione del potere da parte dell'amministrazione, che deve riesaminare l'istanza con istruttoria completa, restando salvi i suoi poteri discrezionali.
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