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Sentenza

Sentenza n. 536/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’autorizzazione paesaggistica n. 41 del 13.5.2024; - di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusi il parere della Commissione Locale per il Paesaggio dell’11.3.2024 ed il parere della Soprintendenza prot. n. 6130 del 28.3.2024; B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - del permesso di costruire n. 8 del 25.6.2025; - della determinazione n. 9 del 30.6.2025, recante il provvedimento conclusivo della pratica SUAP relativa all’intervento di ristrutturazione edilizia di fabbricati con cambio di destinazione d’uso;

Giustizia amministrativa202500417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione paesaggistica per la ristrutturazione di due fabbricati con cambio di destinazione d’uso, permesso di costruire e determinazione conclusiva della pratica SUAP

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica comunale e, con motivi aggiunti, il permesso di costruire e la determinazione conclusiva della pratica SUAP relativi alla ristrutturazione di due fabbricati, con cambio di destinazione d’uso da magazzino a locale per la somministrazione di alimenti e bevande. Hanno dedotto, in primo luogo, la tardività della qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia anziché nuova costruzione, sostenendo che uno dei fabbricati fosse un rudere privo di consistenza edilizia dimostrabile e che non fosse provato lo stato legittimo degli immobili. Hanno inoltre lamentato la violazione della disciplina paesaggistica, del vincolo di bellezza d’insieme e del piano territoriale di coordinamento paesistico, nonché difetto di motivazione, travisamento e sviamento. Con i motivi aggiunti hanno dedotto anche la necessità di un piano di recupero per la ristrutturazione composita, la mancata realizzazione di parcheggi pertinenziali in relazione al mutamento di destinazione d’uso, la mancata motivazione sulle osservazioni procedimentali e l’illegittimità derivata della determinazione SUAP. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso introduttivo e della censura di illegittimità derivata, nonché la genericità dell’impugnazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso introduttivo, ritenendo che i ricorrenti avessero avuto piena conoscenza dell’esistenza e della lesività dell’autorizzazione paesaggistica già nell’agosto 2024, quando avevano chiesto copia del titolo dopo essere intervenuti nel procedimento e avere avuto contezza dell’assentimento dell’intervento. La successiva consegna materiale del provvedimento, avvenuta il 15 gennaio 2025, non ha spostato il dies a quo, poiché la piena conoscenza non richiede necessariamente l’acquisizione del testo integrale dell’atto. La medesima irricevibilità ha colpito la censura di illegittimità derivata della determinazione SUAP fondata sui vizi dell’autorizzazione paesaggistica. Per le restanti censure sui motivi aggiunti, il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto legittima la qualificazione come ristrutturazione edilizia: il primo fabbricato era integro, mentre il secondo, sebbene parzialmente diroccato, risultava definibile quanto a superficie, altezza, volume e sagoma originarie sulla base di fotografie e altri dati tecnici. La documentazione fotografica e aerofotogrammetrica ha inoltre dimostrato la preesistenza degli edifici anteriormente alla legge urbanistica del 1942, in epoca in cui non era necessario un titolo edilizio. L’intervento non comportava aumento di superfici o volumi né ricomposizione volumetrica, sicché doveva essere qualificato come ristrutturazione semplice e non richiedeva il previo piano di recupero previsto per la ristrutturazione composita. Non era dovuta neppure la dotazione di parcheggi, poiché l’obbligo riguarda le nuove costruzioni o gli interventi sul patrimonio edilizio esistente solo quando imposto dagli strumenti urbanistici comunali, circostanza non riscontrata. Quanto alle osservazioni procedimentali, l’amministrazione non era tenuta a confutarle analiticamente, essendo sufficiente che dal provvedimento e dagli atti istruttori emergessero le ragioni del loro mancato accoglimento; inoltre, il giudice ha richiamato l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, rilevando la natura vincolata del potere e l’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    piena conoscenza dell’atto

    La piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine per l’azione di annullamento consiste nella percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, senza necessità di avere già acquisito il testo integrale dell’atto.

  • art. 43 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la proposizione dei motivi aggiunti contro gli atti sopravvenuti connessi a quelli impugnati.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza

    La ricostruzione di un edificio crollato o demolito può rientrare nella ristrutturazione edilizia se la consistenza preesistente è accertabile mediante dati certi e obiettivi e, nei casi sottoposti a tutela, sono rispettati i limiti paesaggistico-edilizi previsti.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    Lo stato legittimo degli edifici realizzati anteriormente all’obbligo generalizzato del titolo edilizio può essere dimostrato mediante documentazione idonea, inclusa la documentazione fotografica storica.

  • art. 41 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Vernazza

    Nella zona interessata la ristrutturazione semplice è assentibile con permesso di costruire, mentre il piano di recupero è richiesto per la ristrutturazione composita, caratterizzata da alterazioni o incrementi volumetrici.

  • art. 13 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Vernazza

    La distinzione tra ristrutturazione semplice e composita dipende dall’assenza o dalla presenza di alterazioni o incrementi volumetrici.

  • art. 19 L.R. Liguria n. 16/2008

    L’obbligo di dotazione di parcheggi sussiste per le nuove costruzioni e, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, soltanto quando previsto dagli strumenti urbanistici comunali.

  • art. 41-sexies legge n. 1150/1942

    La disciplina nazionale dei parcheggi pertinenziali opera in relazione alle nuove costruzioni, secondo il richiamo effettuato dalla normativa regionale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione non determina l’annullabilità dell’atto quando, trattandosi di attività vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; inoltre, l’amministrazione deve esaminare le osservazioni senza essere obbligata a confutarle analiticamente.

  • artt. 136 e 142 d.lgs. 42/2004

    Sono richiamati quali disposizioni sulla tutela paesaggistica applicabili all’intervento, la cui violazione è stata dedotta ma non ritenuta fondata.

  • D.M. 3 agosto 1959

    È richiamato quale atto impositivo del vincolo paesaggistico di bellezza d’insieme, la cui violazione è stata dedotta dai ricorrenti.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l’azione di annullamento, la piena conoscenza dell’atto si realizza quando il ricorrente percepisce l’esistenza del provvedimento e la sua lesività; non è indispensabile la previa acquisizione del testo integrale, restando salva la possibilità di proporre motivi aggiunti per ulteriori profili di illegittimità conosciuti successivamente.
  • La ricostruzione di un edificio crollato o demolito rientra nella ristrutturazione edilizia, anziché nella nuova costruzione, quando la preesistente consistenza può essere individuata con sufficiente sicurezza mediante dati certi e obiettivi, quali fotografie, aerofotogrammetrie, mappe o altri riscontri tecnici.
  • La presenza di un manufatto anteriormente all’entrata in vigore della disciplina che imponeva il titolo edilizio può essere dimostrata attraverso documentazione fotografica storica e aerofotogrammetrica, idonea a comprovare lo stato legittimo secondo la disciplina vigente.
  • Quando l’intervento edilizio non comporta aumento di superfici o volumi né diversa distribuzione dei volumi preesistenti, esso non integra una ristrutturazione composita soggetta a piano di recupero, ma una ristrutturazione semplice, ove tale sia la distinzione prevista dagli strumenti urbanistici comunali.
  • L’obbligo di reperire parcheggi pertinenziali grava sulle nuove costruzioni e sugli interventi sul patrimonio edilizio esistente soltanto se tale obbligo è previsto dagli strumenti urbanistici comunali; il mero mutamento di destinazione d’uso non lo determina automaticamente.
  • L’amministrazione deve esaminare le osservazioni partecipative, ma non è tenuta a confutarle singolarmente quando la motivazione complessiva del provvedimento e gli atti istruttori rendano percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento; per l’attività vincolata opera inoltre la regola dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi ediliziTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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