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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21897/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, importo fissato equitativamente in relazione ai motivi dedotti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado e ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena per i reati contestati ai capi a) e c), in continuazione con ulteriori condotte già oggetto di un precedente provvedimento sul reato continuato. Con un unico motivo ha dedotto violazione degli artt. 133 c.p. e 125 c.p.p., oltre a vizio di motivazione, contestando la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel concordato in appello, sono deducibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione; restano invece inammissibili i motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi sulla pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché il ricorso non rientrava in nessuna delle ipotesi ammissibili, è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello emessa a seguito di concordato può essere impugnata in cassazione solo per censure attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono deducibili doglianze sulla pena se non sfociano in illegalità della sanzione.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro di legittimità della determinazione della pena, ma la censura è stata ritenuta non consentita in cassazione nel caso di concordato in appello, salvo ipotesi di illegalità della pena.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per dedurre vizio di motivazione; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a superare i limiti dell'impugnazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento è stata indicata come doglianza non deducibile nel ricorso avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., il sindacato di legittimità è limitato a profili inerenti la validità del concordato e la corrispondenza della decisione all'accordo, non potendo riesaminare liberamente le valutazioni sulla pena.
  • Le censure sulla determinazione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando non evidenzino una pena illegale, cioè una sanzione fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di regola, deducibile in cassazione contro una sentenza resa all'esito del concordato in appello, se non nei limiti consentiti dal particolare rito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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