Sentenza n. 3942/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 748/2024, depositata e resa pubblica il 14 novembre 2024, Sezione Civile e Lavoro, R.G. n. 935/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 15 novembre 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dalla legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 2 febbraio 2026 (carta docente);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari carta docente)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 748/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Civile e Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 15 novembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per tre annualità, per complessivi euro 1.500,00, oltre alla condanna alle spese di lite. L'Amministrazione, nonostante la notifica del titolo esecutivo, non ha adottato alcun adempimento. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. I ricorrenti hanno quindi domandato la condanna del Ministero all'esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'adempimento delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero, tramite l'organo competente, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, i capitoli di bilancio specificamente destinati e il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di chiedere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale della decisione di ottemperanza e dei poteri del giudice, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e quest'ultima non vi ha dato esecuzione, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti dovuti dalle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, può ricorrere agli strumenti contabili specificamente previsti per il pagamento dei debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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