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Sentenza

Sentenza n. 2839/2026 - Roma, Sezione 4

per l'accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore del ricorrente, in qualità di richiedente asilo;

Giustizia amministrativa202600647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di ammissione alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma e dal Ministero dell’Interno sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. L’Amministrazione, pur a fronte di un’istanza ritualmente presentata e dell’obbligo di provvedere, non ha adottato nel termine di legge un provvedimento espresso. La condotta omissiva è stata dedotta come violazione degli obblighi amministrativi in materia di accoglienza, del generale dovere di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, del principio di legalità e del canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Nel corso del giudizio era già stata accolta inaudita altera parte la domanda cautelare, con ordine al Ministero dell’Interno di provvedere entro dieci giorni; le Amministrazioni non si sono costituite.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata e ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda di ammissione alle misure di accoglienza. Ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, incaricandolo, previa istanza della parte ricorrente dopo la scadenza infruttuosa del termine, di provvedere nei successivi trenta giorni, anche mediante funzionario formalmente delegato. Le spese di lite sono state integralmente compensate; la liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato è stata rimessa a separato decreto, ove ne ricorrano i presupposti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Disciplina la posizione del richiedente protezione internazionale e pone a carico dell’Amministrazione specifici obblighi in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza.

  • art. 2, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dalla legge.

  • art. 97 Cost.

    Il silenzio mantenuto a fronte dell’istanza è stato ritenuto contrario anche al canone di buon andamento dell’azione amministrativa.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per l’accoglimento inaudita altera parte della domanda cautelare, con ordine provvisorio di provvedere.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando un richiedente protezione internazionale presenta un’istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015, l’Amministrazione competente è tenuta a concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
  • Il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza è illegittimo quando, a fronte di una domanda ritualmente presentata, non venga adottato nel termine di legge il provvedimento espresso conclusivo, in violazione del dovere di provvedere, del principio di legalità e del buon andamento amministrativo.
  • In caso di accertata inerzia, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza, subordinando l’attivazione del commissario a un’apposita istanza della parte interessata dopo la scadenza inutilmente decorso il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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