Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2740/2026 - Napoli, Sezione 4

Richiesta di liquidazione compenso gratuito patrocinio Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento: 1. della comunicazione, prot. n. -OMISSIS- del 3.09.2025, successivamente trasmessa a mezzo e-mail, adottata dal Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale - Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l'assegnazione dell'alunna -OMISSIS- alla -OMISSIS-, per l'anno scolastico 2025/2026; 2. per l’accertamento dell’obbligo dell'Istituto Comprensivo Statale - Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, di riassegnare la minore, -OMISSIS-, alla-OMISSIS- della scuola primaria; 3. nonché, ove occorra, di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti e della minore; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4\11\2025: del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 3.11.2025, notificato in pari data a mezzo pec al procuratore dei ricorrenti, adottato dal Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale - Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, con il quale è stato decretato che "non sussistono le condizioni per la riassegnazione dell'alunna -OMISSIS- dalla -OMISSIS-plesso -OMISSIS- per l'a.s. 2025/2026"; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\11\2025: A) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10.11.2025, notificato in pari data a mezzo pec allo scrivente procuratore, adottato dal Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale - Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, con il quale è stato decretato che: "Art. 1- alla data odierna, per tutte le dettagliate motivazioni sopra esposte e indicate in tale atto non sussistono le condizioni per la riassegnazione dell'alunna -OMISSIS- dalla -OMISSIS- alla -OMISSIS- della scuola primaria plesso -OMISSIS- per l'a.s. 2025/2026. Art. 2 - Restano ferme le determinazioni già assunte con il Decreto n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 16/10/2025, che costituisce atto datoriale pienamente legittimo, conforme ai criteri deliberati dagli organi collegiali e rispettoso dei principi di imparzialità, trasparenza ed equilibrio educativo. Art. 3 - Restano ferme le determinazioni già assunte con il primo Decreto di riesame Prot. n. -OMISSIS- del 3 novembre 2025"; B) per l’accertamento dell’obbligo dell'Istituto Comprensivo Statale - Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, di riassegnare la minore, -OMISSIS-, alla -OMISSIS- della scuola primaria; C) nonché, ove occorra, di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti e della minore, ivi compreso il citato decreto n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 16.10.2025, comprensivo delle relative motivazioni e criteri deliberati dagli organi collegiali nonché il provvedimento relativo ai vincoli derivanti dall'organico di diritto e di fatto comunicato dal MIM - USR Campania - UAT Napoli, che prevede la costituzione di tre classi seconde, presso il plesso "-OMISSIS-";

Giustizia amministrativa202505683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Ordinanza interlocutoria sulla richiesta di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato e sulla correzione della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio principale i genitori della minore avevano impugnato l’assegnazione della figlia a una determinata classe e plesso scolastico per l’anno 2025/2026, chiedendone la riassegnazione, e avevano successivamente impugnato i provvedimenti con cui il dirigente scolastico aveva negato tale riassegnazione. Il giudizio era stato definito con sentenza breve: il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti erano stati dichiarati improcedibili, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti era stato accolto; l’amministrazione era stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese processuali in favore della parte ricorrente. Successivamente, il difensore dei ricorrenti ha chiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta e la competente Commissione del TAR ha ammesso la parte al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 21 gennaio 2026. Il TAR ha rilevato che la sentenza era stata pronunciata prima dell’ammissione al beneficio e che, per errore materiale, la statuizione sulle spese aveva disposto il pagamento in favore della parte ricorrente anziché dello Stato, come previsto dall’art. 133 d.P.R. 115/2002 quando la parte soccombente non ammessa al patrocinio è condannata a rifondere le spese alla parte ammessa. Poiché la parte interessata non aveva formulato un’istanza di correzione ex art. 86 c.p.a., il Collegio ha valutato la possibilità di procedere anche d’ufficio, trattandosi di statuizione accessoria alla liquidazione delle spese, ma ha ritenuto necessario sottoporre preventivamente la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sulla richiesta di liquidazione del compenso. Ha rilevato la sussistenza, in astratto, di un errore materiale nella sentenza precedente, consistente nell’indicazione della parte ricorrente quale destinataria del pagamento delle spese, invece dello Stato. Ha ritenuto che la correzione possa essere disposta su istanza di parte ai sensi dell’art. 86 c.p.a. e, data la natura accessoria della statuizione sulle spese, anche d’ufficio. Tuttavia, prima di adottare qualsiasi decisione, ha disposto il contraddittorio delle parti sulla questione, poiché la mancata correzione potrebbe condurre al rigetto dell’istanza di liquidazione presentata dal difensore. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026. Sono state inoltre disposte le misure di oscuramento dei dati identificativi delle parti.

Norme richiamate

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato consegue la condanna della parte soccombente non ammessa alla rifusione delle spese, il pagamento deve essere disposto in favore dello Stato e non direttamente in favore della parte ammessa.

  • art. 86 c.p.a.

    Consente la correzione dell’errore materiale su istanza di parte; il TAR ha ritenuto possibile, nel caso concreto, anche una correzione d’ufficio della statuizione accessoria sulle spese.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio che possa fondare la decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia principale era stata definita con sentenza breve prima dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ottiene la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al beneficio, il pagamento delle spese deve essere disposto in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 115/2002, anche se la decisione abbia erroneamente indicato come destinataria la parte ammessa.
  • La statuizione relativa al soggetto destinatario del pagamento delle spese processuali, in quanto accessoria alla liquidazione delle spese, può essere oggetto di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a. su istanza di parte e, secondo la valutazione espressa dal Collegio, anche d’ufficio.
  • Prima di correggere d’ufficio una statuizione contenuta in una precedente decisione, il giudice deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti quando dalla correzione possano derivare conseguenze sulla definizione di una domanda ancora pendente.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.