Cassazione Civile, Ordinanza n. 21963/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società il 9 settembre 2021, sostenendo in sintesi: (i) la tardività della contestazione disciplinare; (ii) l’insussistenza della giusta causa, perché il datore avrebbe recepito acriticamente gli esiti di un procedimento penale senza attendere la definizione del giudizio; (iii) la sproporzione della sanzione espulsiva, poiché la condotta non avrebbe causato disservizi e il vantaggio patrimoniale sarebbe stato modesto; (iv) la discriminazione e disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti che avrebbero tenuto condotte analoghe ricevendo sanzioni meno gravi. La fattispecie concreta riguarda plurimi episodi di allontanamento dal luogo di lavoro, occultati tramite regolari timbrature di ingresso e uscita, emersi in una relazione di servizio della Guardia di Finanza e in fotografie acquisite in altro procedimento. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’impugnativa del licenziamento, ritenendo la condotta gravemente sleale e idonea a compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura di tardività della contestazione disciplinare non risultava specificamente devoluta in appello, con conseguente impossibilità di censurare in cassazione la mancata pronuncia su una questione non ritualmente riproposta. Ha dichiarato inammissibili, per la disciplina della doppia conforme, le doglianze ex art. 360, n. 5 c.p.c. e ha comunque osservato che il giudice di merito poteva utilizzare prove atipiche provenienti da altri procedimenti. Quanto alla giusta causa e alla proporzionalità, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse applicato correttamente i criteri giurisprudenziali, valorizzando la reiterazione delle condotte, la loro fraudolenza e la loro incidenza sul vincolo fiduciario. Il motivo sulla disparità di trattamento è stato giudicato inammissibile perché non aveva dimostrato la sovrapponibilità delle condotte rispetto a quelle di altro dipendente sanzionato in modo conservativo, limitandosi a una mera richiesta di rivalutazione del merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato per delimitare i vizi denunciabili in cassazione; le censure di merito o di omesso esame sono in parte dichiarate inammissibili o infondate.
art. 2119 c.c.
La giusta causa richiede un inadempimento o una condotta tale da compromettere irreparabilmente il vincolo fiduciario; la Corte ritiene corretta la valutazione di merito che ha ravvisato tale compromissione.
art. 2106 c.c.
È richiamato in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla condotta addebitata.
art. 348 ter c.p.c.
È richiamato, insieme all’art. 360, comma 4 c.p.c., per affermare l’inammissibilità delle censure di fatto in presenza di doppia conforme.
art. 360, comma 4 c.p.c.
È richiamato per l’effetto preclusivo alla revisione del fatto quando vi sia doppia conforme.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È menzionato come base del procedimento camerale deciso con ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato in dispositivo per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è sindacabile la censura di omessa pronuncia su una questione che non risulti specificamente devoluta con l’atto di appello; la mancata riproposizione della doglianza in sede di gravame impedisce di far valere in legittimità il vizio relativo alla sua omissione.
- In presenza di doppia conforme, le censure che mirano a rivalutare il fatto storico accertato dai giudici di merito sono inammissibili, salvo che si indichi un effettivo vizio di legittimità autonomo e specifico.
- Nel giudizio del lavoro il giudice può utilizzare prove atipiche acquisite in altri procedimenti, purché le valuti nel quadro complessivo del materiale probatorio e del contraddittorio processuale.
- La giusta causa di licenziamento va apprezzata in concreto, considerando gravità, reiterazione, modalità della condotta e sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario; la mera affermazione astratta dell’insussistenza della giusta causa non è sufficiente a scalfire la motivazione di merito.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare può essere esclusa solo se il lavoratore dimostri la sovrapponibilità delle condotte poste a confronto e l’effettiva incoerenza della diversa risposta disciplinare; la semplice allegazione di un trattamento differenziato non basta.
- La valutazione comparativa con il trattamento riservato ad altri dipendenti è irrilevante di regola se la condotta contestata al lavoratore è già di per sé idonea a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
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