Cassazione Civile, Ordinanza n. 02280/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria ha rideterminato il classamento e la rendita catastale di terreni utilizzati come cava, ritenendo legittima la loro iscrizione al catasto fabbricati in categoria D/1. La società proprietaria sosteneva invece che i terreni adibiti ad attività estrattiva dovessero essere esclusi dalla stima fondiaria in forza dell’art. 18 del R.D. n. 1572/1931 e, quindi, non potessero essere assoggettati a rendita catastale come fabbricati. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta formazione del giudicato interno sul vizio di motivazione dell’avviso; con il secondo ha dedotto violazione di legge per avere il giudice d’appello ritenuto legittima l’iscrizione della cava nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita, nonostante l’esclusione delle cave dalla stima fondiaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che il richiamo della sentenza di primo grado al difetto di motivazione dell’avviso fosse un mero passaggio fattuale privo di autonoma portata decisoria, sicché non si era formato alcun giudicato interno rilevante e non sussisteva omessa pronuncia. Quanto al secondo motivo, ha affermato che l’art. 18 del R.D. n. 1572/1931 esclude le cave dalla sola stima fondiaria, ma non dal catasto; i terreni adibiti a cava devono essere iscritti per essere identificati e rappresentati, e, se sussistono i presupposti di autonoma funzionalità e redditività, possono essere accatastati nel catasto fabbricati. Nel caso concreto, trattandosi di area con destinazione estrattiva classificata in D/1 e non qualificabile come agricola, la CTR aveva correttamente ritenuto legittimo il classamento nel catasto fabbricati. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 R.D. n. 1572/1931
"saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare"
esclude le cave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale, ma non esclude la loro iscrizione in catasto; opera solo sul momento della stima, non sull’accatastamento
art. 1 R.D. n. 1572/1931
"catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima"
il catasto ha funzione di accertare le proprietà immobili e tenerne evidenza delle mutazioni, oltre che di perequare l’imposta fondiaria
art. 11 R.D. n. 1572/1931
"la stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile"
la stima fondiaria riguarda la rendita imponibile dei terreni mediante tariffe di estimo
art. 13 R.D. n. 1572/1931
"la tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe"
la rendita imponibile è correlata al reddito medio ordinario e continuativo del terreno, secondo il sistema catastale
art. 3 R.D.L. n. 652/1939 conv. in L. n. 1249/1939
"l'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare"
il catasto urbano si fonda sull’unità immobiliare e non sul fabbricato in astratto
art. 4 R.D.L. n. 652/1939 conv. in L. n. 1249/1939
"si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite"
rientrano nel catasto urbano i fabbricati e le costruzioni stabili diversi da quelli rurali
art. 5 R.D.L. n. 652/1939 conv. in L. n. 1249/1939
"ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio"
l’unità immobiliare urbana richiede autonoma utilità e redditività
art. 2 D.M. 2 gennaio 1998, n. 28
"presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale"
l’unità immobiliare può essere anche un’area, purché abbia autonomia funzionale e redditività potenziale
art. 55, lett. b, d.lgs. n. 344/2002
i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere e cave sono qualificati come redditi d’impresa e tassati sul reddito effettivamente prodotto
art. 812 c.c.
richiamato per collegare l’accatastabilità alla nozione di componente immobiliare suscettibile di autonoma funzionalità e redditività
art. 52 d.P.R. n. 131/1986
in materia di imposta di registro, la base imponibile va determinata secondo il valore venale quando la rendita catastale non esprime l’effettiva ricchezza derivante dallo sfruttamento estrattivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini del raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L’esclusione delle cave dalla stima fondiaria non impedisce la loro iscrizione in catasto: la norma sottrae il bene alla sola operazione di determinazione della rendita dominicale, ma non al previo accertamento e censimento catastale.
- Ai fini del catasto fabbricati, rileva la nozione di unità immobiliare urbana, cioè la porzione di immobile o area che presenti autonomia funzionale e reddituale; anche un’area destinata ad attività estrattiva può esservi inclusa se possiede tali caratteristiche.
- La destinazione estrattiva di un terreno esclude la qualificazione agricola ai fini fiscali e può imporre la determinazione della base imponibile secondo il valore venale, quando la rendita catastale non rappresenti l’effettiva capacità reddituale dell’area.
- La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile o infondata quando investe un passaggio della sentenza privo di autonoma portata decisoria, perché non idoneo a fondare il dispositivo.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge non può contrastare una corretta applicazione della disciplina catastale se il giudice di merito ha accertato che il bene, per la sua concreta destinazione e per la sua potenzialità edificatoria/strumentale, rientra nei presupposti dell’accatastamento nel catasto fabbricati.
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