Sentenza n. 4520/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento della Deliberazione del Direttore Generale n. 2368 del 19.12.2025, pubblicata sull'Albo Pretorio aziendale, avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Otorinolaringoiatria (ORL) del P.O. di Tivoli al Dott. Domenico Antonio Tassone" e della Nota Prot n. 47722 del 3.12.2025 ivi citata; nonché degli atti presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di conferimento quinquennale dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria presso un presidio ospedaliero, unitamente alla nota richiamata e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della deliberazione con cui l'ASL ha conferito a un altro dirigente medico l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria. L'ASL e il controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un atto privatistico di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato. Il testo non espone in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti contro la procedura o contro la valutazione dei candidati, poiché il TAR ha definito il giudizio in rito, rilevando preliminarmente il difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 3868/2026. Anche dopo la modifica dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 introdotta dalla legge n. 118/2022, il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non costituisce pubblico concorso, né per l'accesso all'impiego né come progressione verticale, perché presuppone un rapporto di lavoro dirigenziale già instaurato e attribuisce soltanto una funzione dirigenziale temporanea. L'incarico rientra quindi negli atti privatistici del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro. La maggiore vincolatività della graduatoria introdotta dalla novella del 2022, che impone il conferimento al candidato collocato al primo posto, non muta la natura privatistica dell'atto. Il processo può essere proseguito davanti al giudice ordinario secondo l'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992
anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso
La procedura di conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa non è un pubblico concorso e non determina l'applicazione della riserva di giurisdizione prevista per le procedure concorsuali di assunzione.
art. 20 legge n. 118/2022
modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022
La novella ha limitato la discrezionalità del direttore generale, imponendo il conferimento dell'incarico al candidato primo classificato, ma non ha trasformato la procedura in un concorso pubblico né ha mutato la natura privatistica dell'incarico.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001
La controversia sul conferimento dell'incarico di struttura complessa non rientra nella giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
atti del privato datore di lavoro
Il conferimento dell'incarico dirigenziale è esercizio dei poteri privatistici del datore di lavoro, comprese le determinazioni relative alla direzione e all'organizzazione del lavoro.
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati
Il giudice ordinario del lavoro dispone di una tutela piena, anche costitutiva e di condanna, rispetto ai diritti coinvolti nella procedura di conferimento dell'incarico.
art. 11 c.p.a.
La controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario con conservazione degli effetti processuali secondo le modalità e i termini previsti per la translatio iudicii.
art. 15, comma 7-quinquies, d.lgs. n. 502/1992
fa divieto di utilizzare i contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies per il conferimento dell’incarico di struttura complessa
Il divieto conferma che l'incarico di struttura complessa presuppone l'appartenenza al ruolo della dirigenza sanitaria e non costituisce un autonomo contratto di costituzione del rapporto di lavoro.
art. 15-ter, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 502/1992
incarico temporaneo; rinnovabile alla scadenza e revocabile
La natura temporanea, rinnovabile e revocabile dell'incarico conferma che esso attribuisce una funzione dirigenziale senza determinare una nuova posizione di ruolo o una progressione verticale.
Massime di principio
- La controversia sul conferimento di un incarico di direzione di struttura sanitaria complessa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 118/2022 all'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992.
- Il conferimento dell'incarico di struttura complessa non costituisce pubblico concorso ai fini dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, perché non riguarda l'assunzione o il reclutamento del dirigente, ma l'attribuzione temporanea di una funzione nell'ambito di un rapporto dirigenziale già instaurato.
- La procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non integra neppure una progressione verticale rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, poiché la dirigenza sanitaria è organizzata in un ruolo unico e l'incarico non comporta il passaggio a una posizione funzionale qualitativamente diversa né la novazione oggettiva del rapporto.
- La previsione normativa che vincola l'azienda sanitaria a conferire l'incarico al candidato collocato al primo posto della graduatoria rafforza l'imparzialità e la controllabilità della selezione, ma non trasforma l'atto di conferimento in un provvedimento amministrativo né modifica la giurisdizione del giudice ordinario.
- Gli atti delle aziende sanitarie relativi al conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa rientrano nei poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; il giudice ordinario può adottare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del medesimo decreto, le misure di accertamento, costitutive o di condanna richieste dalla natura delle posizioni tutelate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 535/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 538/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 539/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 77/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →