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Sentenza

Sentenza n. 4520/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento della Deliberazione del Direttore Generale n. 2368 del 19.12.2025, pubblicata sull'Albo Pretorio aziendale, avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Otorinolaringoiatria (ORL) del P.O. di Tivoli al Dott. Domenico Antonio Tassone" e della Nota Prot n. 47722 del 3.12.2025 ivi citata; nonché degli atti presupposti.

Giustizia amministrativa202601828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di conferimento quinquennale dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria presso un presidio ospedaliero, unitamente alla nota richiamata e agli atti presupposti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della deliberazione con cui l'ASL ha conferito a un altro dirigente medico l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria. L'ASL e il controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un atto privatistico di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato. Il testo non espone in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti contro la procedura o contro la valutazione dei candidati, poiché il TAR ha definito il giudizio in rito, rilevando preliminarmente il difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 3868/2026. Anche dopo la modifica dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 introdotta dalla legge n. 118/2022, il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non costituisce pubblico concorso, né per l'accesso all'impiego né come progressione verticale, perché presuppone un rapporto di lavoro dirigenziale già instaurato e attribuisce soltanto una funzione dirigenziale temporanea. L'incarico rientra quindi negli atti privatistici del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro. La maggiore vincolatività della graduatoria introdotta dalla novella del 2022, che impone il conferimento al candidato collocato al primo posto, non muta la natura privatistica dell'atto. Il processo può essere proseguito davanti al giudice ordinario secondo l'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992

    anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso

    La procedura di conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa non è un pubblico concorso e non determina l'applicazione della riserva di giurisdizione prevista per le procedure concorsuali di assunzione.

  • art. 20 legge n. 118/2022

    modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022

    La novella ha limitato la discrezionalità del direttore generale, imponendo il conferimento dell'incarico al candidato primo classificato, ma non ha trasformato la procedura in un concorso pubblico né ha mutato la natura privatistica dell'incarico.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001

    La controversia sul conferimento dell'incarico di struttura complessa non rientra nella giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    atti del privato datore di lavoro

    Il conferimento dell'incarico dirigenziale è esercizio dei poteri privatistici del datore di lavoro, comprese le determinazioni relative alla direzione e all'organizzazione del lavoro.

  • art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati

    Il giudice ordinario del lavoro dispone di una tutela piena, anche costitutiva e di condanna, rispetto ai diritti coinvolti nella procedura di conferimento dell'incarico.

  • art. 11 c.p.a.

    La controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario con conservazione degli effetti processuali secondo le modalità e i termini previsti per la translatio iudicii.

  • art. 15, comma 7-quinquies, d.lgs. n. 502/1992

    fa divieto di utilizzare i contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies per il conferimento dell’incarico di struttura complessa

    Il divieto conferma che l'incarico di struttura complessa presuppone l'appartenenza al ruolo della dirigenza sanitaria e non costituisce un autonomo contratto di costituzione del rapporto di lavoro.

  • art. 15-ter, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 502/1992

    incarico temporaneo; rinnovabile alla scadenza e revocabile

    La natura temporanea, rinnovabile e revocabile dell'incarico conferma che esso attribuisce una funzione dirigenziale senza determinare una nuova posizione di ruolo o una progressione verticale.

Massime di principio

  • La controversia sul conferimento di un incarico di direzione di struttura sanitaria complessa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 118/2022 all'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992.
  • Il conferimento dell'incarico di struttura complessa non costituisce pubblico concorso ai fini dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, perché non riguarda l'assunzione o il reclutamento del dirigente, ma l'attribuzione temporanea di una funzione nell'ambito di un rapporto dirigenziale già instaurato.
  • La procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non integra neppure una progressione verticale rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, poiché la dirigenza sanitaria è organizzata in un ruolo unico e l'incarico non comporta il passaggio a una posizione funzionale qualitativamente diversa né la novazione oggettiva del rapporto.
  • La previsione normativa che vincola l'azienda sanitaria a conferire l'incarico al candidato collocato al primo posto della graduatoria rafforza l'imparzialità e la controllabilità della selezione, ma non trasforma l'atto di conferimento in un provvedimento amministrativo né modifica la giurisdizione del giudice ordinario.
  • Gli atti delle aziende sanitarie relativi al conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa rientrano nei poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; il giudice ordinario può adottare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del medesimo decreto, le misure di accertamento, costitutive o di condanna richieste dalla natura delle posizioni tutelate.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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