Cassazione Penale, Sentenza n. 11909/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per omessa motivazione sul "periculum in mora"; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno ai sensi dell'art. 324, co.5 c.p.p., ordinando che il tribunale si pronunci sul punto omesso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame contro il sequestro preventivo di un'autovettura (Alfa Romeo Stelvio) ritenuta "corpo del reato" per riciclaggio. Il difensore ha denunciato in particolare la mancanza di motivazione sul requisito del "periculum in mora" (assenza di spiegazioni su perché la libera disponibilità del bene avrebbe comportato dispersione) e ha contestato che il Tribunale non abbia nemmeno affrontato un secondo motivo introdotto con motivi aggiunti (la qualità di terzo in buona fede).
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
(riferimento al sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.)
Utilizzato nel contesto per indicare la disciplina del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la giurisprudenza consente al terzo di impugnare anche i presupposti della misura, compreso il "periculum in mora".
art. 324, co.5 c.p.p.
"rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno competente ai sensi dell'art. 324, co.5 c.p.p."
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento, di rinviare la causa per nuovo esame al giudice di merito competente.
Cass. Sez.6, n.305 del 18/09/2024 (Tasca)
"in tema di impugnazioni reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca è legittimato a contestare anche la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, sicché, in sede di legittimità, può dedurre la violazione di legge in ordine al 'periculum in mora'"
Precedente recente che riconosce la legittimazione del terzo a dedurre in Cassazione la violazione relativa al periculum in mora in caso di impugnazioni reali.
Cass. Sez.2, n.47007 del 12/10/2016 (Domus Milano S.p.a.)
"in tema di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del 'periculum in mora'... sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo"
Imposizione al giudice di motivare specificamente il periculum in mora quando il bene sottoposto a sequestro appartiene a terzi, anche con il criterio della semplice probabilità e sulla base di elementi concreti.
Massime di principio
- Un terzo proprietario può impugnare il sequestro preventivo e contestare i presupposti della misura, compreso il periculum in mora; la Corte di Cassazione ammette tali censure in sede di legittimità.
- Quando il bene sequestrato appartiene a terzi, il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente il periculum in mora: la motivazione può basarsi su probabilità ma deve essere concreta e indicativa di effettiva disponibilità dell'indagato sul bene.
- L'omessa o insufficiente motivazione sul periculum in mora costituisce vizio grave che porta all'annullamento dell'ordinanza e al rinvio per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe, il difensore del terzo dovrebbe articolare nei motivi (anche aggiunti) argomentazioni precise sulla mancata sussistenza del periculum in mora e sulle ragioni di terzietà/ buona fede, chiedendo espressa pronuncia sul punto; in mancanza di motivazione il ricorso ha buone probabilità di accoglimento in Cassazione.
- Il Tribunale può motivare il periculum in mora anche con indizi di intestazione fittizia o rapporti particolari tra terzo e indagato; in assenza di tali elementi la misura è vulnerabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11713/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11714/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11717/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11719/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11721/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11722/2025 del 25/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →