Cassazione Penale, Ordinanza n. 04035/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e manifestamente infondato, ritenendo che riproponesse censure già disattese in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di condotte sussumibili negli artt. 337 e 341-bis c.p. In ricorso ha sostanzialmente reiterato le censure già formulate in appello: ha contestato l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati, offrendo una lettura alternativa e riduttiva del fatto come mera reazione verbale ostile o come critica accesa rivolta ai pubblici ufficiali, e ha lamentato anche l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece qualificato le frasi come vere e proprie minacce, dotate di serietà e capacità intimidatoria in ragione dei riferimenti a concrete evenienze riconducibili all'iniziativa dell'agente e finalizzate a condizionare i militari nell'esercizio delle funzioni. La mancata concessione delle attenuanti generiche era inoltre motivata con richiamo ai precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice contestata; la motivazione valorizza la natura minacciosa e intimidatoria delle condotte rispetto ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni.
art. 341-bis c.p.
Richiamato come norma incriminatrice contestata; il fatto è stato ritenuto non riconducibile a una mera critica, ma a espressioni minacciose idonee a turbare l'attività dei militari.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali dell'imputato, con valutazione ritenuta congruamente motivata.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già formulate in appello senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La diversa ricostruzione del fatto proposta dal ricorrente non è sufficiente a fondare il ricorso quando la sentenza di merito abbia già spiegato in modo congruo perché le espressioni siano da qualificare come minacce e non come mera critica o reazione verbale.
- Ai fini della configurabilità di condotte minacciose nei confronti di pubblici ufficiali rileva il contesto concreto, la riferibilità a iniziative dell'agente e l'idoneità delle frasi a condizionare o turbare l'esercizio delle funzioni.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto dal richiamo ai precedenti penali dell'imputato, se la valutazione risulta congruamente motivata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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