Cassazione Penale, Sentenza n. 4236/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due condanne: a) sentenza del Tribunale di Roma 2/10/2017 (irrevocabile 10/1/2019) per reato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90 relativo a fatti del 4/9/2017; b) sentenza della Corte d'appello di Perugia 25/1/2021 (irrevocabile 10/6/2021) per reati contestati il 27/10/2017 a Terni (art. 73 comma 4, art. 80 comma 2 d.P.R. 309/90 e art. 385 c.p.). Il giudice dell'esecuzione aveva respinto la domanda ritenendo assente un disegno criminoso unitario pianificato ab origine, rilevando il distacco temporale, la diversa modalità e la non omogeneità dei fatti e qualificando i comportamenti come espressione di una tendenza a delinquere piuttosto che di un progetto unitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il Tribunale di Terni ha correttamente escluso la continuazione perché non risultano elementi che attestino una progettazione unitaria antecedente dei reati. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la continuazione richiede l'anticipata e unitaria ideazione delle violazioni, presente almeno a grandi linee nella mente dell'agente, e non può fondarsi sulla sola omogeneità o successione cronologica. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma utilizzata per chiedere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte conferma che il suo presupposto è l'esistenza di un disegno criminoso unitario progettato ab origine
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamato come fonte della figura della continuazione, la Corte precisa che la continuazione richiede l'identità del disegno criminoso e non si confonde con una mera tendenza a delinquere
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che indicano i motivi di impugnazione in cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e, se il ricorso è irrituale o infondato, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiama i limiti nella esposizione del motivo di ricorso; il ricorrente ha formulato un unico motivo nei limiti previsti
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario pianificato ab origine: non basta la mera somiglianza o la ripetizione nel tempo di reati della stessa specie
- Per accertare la continuazione occorre valutare indici cumulativi quali tipologia dei reati, bene giuridico offeso, modalità di commissione, partecipazione, contesto spaziale e temporale, sistematicità e causa delle violazioni; la semplice presenza di più indizi isolati può non essere sufficiente
- La distinzione tra tendenza a delinquere e progetto unitario è fondamentale: la prima indica una propensione o un programma generico, la seconda l'anticipata ideazione di più reati già insieme presenti nella mente dell'agente
- In sede di impugnazione il difensore deve contestare specificamente la motivazione del giudice dell'esecuzione e allegare elementi concreti e probanti dell'unitarietà del disegno criminoso; deduzioni generiche sull'omogeneità sono insufficienti e possono rendere il ricorso inammissibile
- La presenza di differenze significative tra i fatti (diversa quantità di sostanze, partecipazione di terzi, diverse modalità esecutive o diversa collocazione temporale) tende a escludere la continuazione se non accompagnata da chiari elementi di progettazione unitaria
- L'inammissibilità manifesta del ricorso può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
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