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Sentenza

Sentenza n. 153/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Medica locale di Bologna in data 12 settembre 2023, con il quale il ricorrente è stato giudicato inidoneo per la patente di guida di cat. B, per “deficit campi-metrico”; nonché del provvedimento susseguente emesso in data 15 settembre 2023, dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna, prot. n. -OMISSIS-, in forza del quale è stata sospesa la patente di guida del ricorrente e ne è stata ordinata la restituzione.

Giustizia amministrativa202300782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità alla guida per deficit campimetrico e conseguente sospensione della patente con ordine di restituzione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già sottoposto a visita per il rinnovo della patente dopo un episodio di infarto e risultato idoneo per l'anno 2022, ha impugnato il successivo giudizio della Commissione Medica Locale di Bologna del 12 settembre 2023, che aveva riscontrato un campo visivo insufficiente e lo aveva dichiarato inidoneo alla guida, nonché il conseguente provvedimento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna del 15 settembre 2023, recante la sospensione della patente e l'ordine di restituzione. Ha dedotto l'erroneità del giudizio di inidoneità, ritenendo che la Commissione avesse fondato la decisione senza ulteriori accertamenti su un solo test di Esterman, eseguito nel marzo 2023, nonostante altri test, effettuati il 31 maggio 2022 e il 7 novembre 2023, avessero dato esito positivo. Ha inoltre contestato l'assenza, nella disciplina applicata, di indicazioni sufficientemente determinate sulle modalità di rilevazione dei parametri del campo visivo binoculare, con riguardo al rapporto tra dimensione e luminanza della mira, alle condizioni dell'esame e alla verifica dei difetti centrali. Ha chiesto anche una CTU medico-legale oculistica per accertare il possesso dei requisiti visivi per la patente di categoria B. Nel corso dell'udienza pubblica il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente prima che la causa fosse trattenuta per la decisione. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, secondo cui il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento della decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; in tale situazione il giudice deve dichiarare l'improcedibilità e non può esaminare d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Non sono stati quindi esaminati i motivi relativi all'idoneità visiva, alla sufficienza degli accertamenti della Commissione o alla richiesta di CTU. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso; nel testo la disposizione non è citata espressamente, ma è applicata attraverso il principio dispositivo richiamato dal giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina in materia di protezione dei dati sanitari, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella formulazione vigente, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In applicazione del principio dispositivo, nel processo amministrativo il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente prima della decisione impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza esame del merito e senza che il giudice possa sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non comporta automaticamente la condanna alle spese della parte ricorrente: le spese possono essere integralmente compensate quando la controversia presenti peculiarità tali da giustificarlo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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