Cassazione Civile, Ordinanza n. 09276/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Una persona aveva spedito, tramite raccomandata A.R. inviata da un ufficio postale e diretta a un ente pubblico, un'istanza per l'assegnazione di contributi assistenziali. Il plico era stato recapitato solo dopo diversi giorni, con conseguente rigetto dell'istanza per tardività. La mittente aveva quindi chiesto il risarcimento del danno da ritardo nella consegna, quantificandolo in euro 2.000. In appello il Tribunale aveva riformato il primo grado e riconosciuto la responsabilità contrattuale del gestore postale, ritenendo che il rapporto fosse regolato dal contratto e non da un potere autoritativo, con conseguente applicazione della presunzione di colpa e esclusione di una limitazione di responsabilità fondata sulla disciplina speciale del servizio postale. La società postale ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che il D.Lgs. 261/1999 e la Carta della Qualità dei Servizi Postali prevedessero una responsabilità risarcitoria limitata, giustificata dalle caratteristiche oggettive del servizio e dal bilanciamento degli oneri organizzativi del concessionario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di appello. Ha affermato che, in caso di omesso o tardivo recapito di corrispondenza, è configurabile una responsabilità contrattuale della società postale nei confronti del mittente e anche del destinatario, fondata sulla violazione dell'obbligo di trasporto e consegna della corrispondenza e riconducibile a un contratto a favore di terzo. Ha richiamato il superamento di ogni forma di irresponsabilità degli operatori postali per ritardi o omissioni nel recapito e ha ribadito che il mancato recapito di raccomandate, telegrammi o assicurate comporta responsabilità risarcitoria salvo prova dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di legittimità e dichiarando altresì dovuto il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La ricorrente lo invoca per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, ma la censura viene ritenuta infondata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La ricorrente lo invoca per vizio motivazionale, ma la Corte non ravvisa il vizio.
art. 1341 c.c.
Richiamato nel giudizio di merito come base della sottoscrizione delle condizioni contrattuali, ma non decisivo nella decisione di legittimità.
art. 1342 c.c.
Richiamato nel giudizio di merito in relazione alle condizioni contrattuali predisposte, ma non decisivo nella decisione di legittimità.
art. 19 D.Lgs. 261/1999
Invocato dalla ricorrente come norma limitativa della responsabilità del gestore postale; la Corte ne esclude l'idoneità a escludere la responsabilità risarcitoria per il ritardo nel recapito.
art. 2018 c.c.
Richiamato dal giudice di appello come norma sulla presunzione di colpa; la Corte conferma, in sostanza, la configurabilità di una responsabilità contrattuale con prova liberatoria a carico del gestore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne dà atto per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il ritardo o l'omesso recapito di corrispondenza da parte del gestore del servizio postale integra una responsabilità contrattuale verso il mittente e, ove ne ricorrano i presupposti, anche verso il destinatario, poiché l'obbligazione di trasporto e consegna deriva da un contratto a favore di terzo.
- Per escludere la responsabilità del gestore postale non basta invocare in astratto la disciplina speciale del servizio o la Carta dei servizi: occorre la prova che l'inadempimento sia dipeso da impossibilità della prestazione per causa non imputabile.
- La tesi della sostanziale irresponsabilità dell'operatore postale per ritardi o omissioni nel recapito deve ritenersi superata; il danno da tardiva consegna è risarcibile quando il ritardo incide sull'utilità della spedizione.
- La limitazione normativa della responsabilità del servizio postale non può essere letta come un'esenzione generale dal risarcimento, ma solo nei limiti compatibili con l'obbligo di diligenza e con la prova liberatoria dell'impossibilità non imputabile.
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