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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11992/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo di euro 275.057,00 disposto dal GIP il 10/07/2024 nei confronti di Francesco Solimene e della Soledile Costruzioni s.r.l. per reati connessi agli artt. 648-bis c.p. e 2 d.lgs. 74/2000. Due censure principali: (1) violazione degli artt. 178, comma 1, lett. b) e 321 c.p.p., con la dedotta irregolarita formale per cui il vincolo reale sarebbe stato posto a carico della societa senza formale richiesta del PM o provvedimento specifico a suo carico; si lamenta un errore materiale/di indicazione della persona giuridica che determinerebbe nullita dell'ordinanza; (2) violazione dell'art. 321 c.p.p. per mancata sussistenza del periculum in mora e pericolo di sottrazione dei beni alla futura confisca, richiamando i principi delle Sezioni Unite (Ellade) circa la necessita di adeguata motivazione sul pericolo di dissipatione.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi come infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la deduzione: l'atto di accusa e la motivazione indicano esplicitamente la Soledile Costruzioni s.r.l. come persona giuridica coinvolta e Solimene come amministratore/legale rappresentante, sicche il sequestro e' stato correttamente eseguito. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura non consentita in cassazione salvo violazioni di legge o vizi radicali della motivazione; ha quindi verificato che, anche se la motivazione del Tribunale e' sintetica, essa contiene ragioni sufficienti sul periculum (immediata disponibilita' dei beni da parte dei soggetti indagati e connessione con il contesto investigativo) e non e' assente o manifestamente inadeguata. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Norma che disciplina il reato connesso al riciclaggio; utilizzata per inquadrare il fatto-reato a cui si riferisce il sequestro preventivo

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma del decreto legislativo in materia di reati tributari richiamata nell'imputazione che giustifica il sequestro di somme connesse a reato fiscale

  • art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma sulle modalita di esecuzione di vincoli reali o sequestri; la difesa ha dedotto violazione formale per presunta mancanza di richiesta del PM o provvedimento specifico a carico della societa

  • art. 321 c.p.p.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo e probatorio; centrale per la verifica della sussistenza del periculum in mora e della adeguata motivazione a supporto della misura

  • Giurisprudenza di Sezioni Unite (es. Ellade, Bevilacqua, Ivanov)

    I precedenti di legittimita' richiamati definiscono i limiti della censura in cassazione nei procedimenti di sequestro (solo violazione di legge o vizi motivazionali radicali) e i criteri relativi alla necessita di accertare il periculum in mora e il pericolo di sottrazione dei beni a futura confisca

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di sequestro e' ammesso prevalentemente per violazioni di legge o per vizi della motivazione talmente gravi da renderla inesistente o indiscernibile; semplici dissensi sulla valutazione dei fatti non sono ammessi
  • Una presunta irregolarita formale nella indicazione della persona sottoposta a vincolo va valutata alla luce degli atti di accusa: se l'imputazione e la motivazione mostrano che il provvedimento si riferisce effettivamente alla specifica persona giuridica o al relativo rappresentante, il sequestro puo' considerarsi eseguito correttamente
  • Per contestare efficacemente la sussistenza del periculum in mora e la motivazione del sequestro e' necessario mostrare l'assenza totale di ragioni o una motivazione manifestamente carente; una motivazione sintetica ma che indichi le ragioni di pericolo puo' essere ritenuta sufficiente in sede di legittimita'
  • Chi impugna rischia la condanna alle spese processuali se il ricorso viene rigettato; valutare la forza delle censure tecniche prima di proporre cassazione
  • In casi analoghi, conviene documentare con precisione l'assenza di collegamenti tra beni e reato o l'impossibilita' effettiva di dissipazione per contrastare il periculum, oltre che verificare la correttezza formale degli atti (intestazione, provvedimenti, richieste del PM)

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