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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05092/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 4 dicembre 2023. Dal testo emerge che le censure riguardavano, in sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio: la difesa contestava l'attendibilità di alcune deposizioni testimoniali di acquirenti e, correlativamente, la lettura del meccanismo fraudolento ricostruito dai giudici di merito. La memoria depositata il 13 dicembre 2024 riproponeva le medesime doglianze, sollecitando una diversa valutazione delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze fossero inammissibili perché dirette a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure investivano la ricostruzione del fatto e il giudizio di attendibilità delle prove, profili riservati al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto congrua e adeguata la motivazione della Corte d'appello, basata su corrette massime di अनुभवienza e priva di vizi logici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. È stato anche ricordato che, nel rito camerale ex artt. 610 e 611 c.p.p., in caso di inammissibilità del ricorso dell'imputato non va disposta la condanna alle spese in favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 610 c.p.p.

    Richiamato per individuare il rito camerale dinanzi alla Corte di cassazione.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 610 c.p.p. per il procedimento in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, perché tali profili appartengono alla competenza esclusiva del giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata, logicamente coerente e fondata su corrette massime di esperienza; il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
  • Quando la decisione di merito valorizza complessivamente il quadro probatorio e spiega perché alcune deposizioni siano inattendibili alla luce di un meccanismo fraudolento coerente con le altre risultanze, non è consentito al ricorrente limitarsi a riproporre una diversa lettura delle prove.
  • Nel procedimento camerale di cassazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato comporta la sola condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende, senza condanna alle spese in favore della parte civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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